Superamento della linea di mezzeria (Cassazione civile, sez. III, 21/06/2023, n.17804).

Invasione della corsia di marcia opposta e responsabilità paritetica dei conducenti.

Il Tribunale di Roma, in funzione di appello, confermava integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva dichiarato la responsabilità paritetica dei conducenti.

Il sinistro si verificava tra l’autovettura Fiat Sedici condotta dal danneggiato e l’autovettura Nissan Micra, sprovvista di copertura assicurativa al momento del sinistro, che, proveniente in senso di marcia inverso, si portava oltre la linea di mezzeria investendo nella corsia opposta la Fiat.

A seguito di ciò il veicolo Fiat riportava danni tali che rendevano antieconomica la riparazione del mezzo, che veniva pertanto demolito, mentre il conducente riportava lesioni fisiche e il conducente invoca la responsabilità esclusiva della Nissan.

Il danneggiato impugna la decisione di appello lamentando errata applicazione del principio di responsabilità concorrente, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha omesso di considerare che il punto di urto fra le due auto, che si era concretizzato tra le loro parti anteriori sinistre, era collocato 1,68 metri all’interno della corsia di percorrenza della Fiat, e che, pertanto, in considerazione dell’ingombro trasversale medio di un veicolo (stimabile in misura non inferiore a metri 1,90) risultava dimostrato che la Fiat viaggiava regolarmente in prossimità del margine destro della propria carreggiata.

Secondo parte ricorrente, pertanto, la Corte, non doveva applicare la disposizione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c.,  ma avrebbe anche dovuto ritenere la esclusiva responsabilità del conducente della Nissan e comunque, anche in via indiretta, l’impossibilità del conducente della Fiat di evitare l’urto. Infine, lamenta l’errata quantificazione del danno materiale e osserva che, nel caso in cui la riparazione del mezzo sia antieconomica, il risarcimento deve essere liquidato per equivalente quale differenza di valore del bene prima e dopo il danneggiamento.

Le censure vengono considerate inammissibili.

I Giudici di merito, sotto il profilo dell’an debeatur, hanno ritenuto di non potere affermare la esclusiva (o prevalente) responsabilità della Nissan nella causazione del sinistro, pur essendo provata la condotta di guida colpevole di quest’ultima (per superamento della linea di mezzeria stradale), in assenza di prova del fatto che la condotta di guida del conducente della Fiat era stata conforme alle prescrizioni specifiche del C.d.S. e delle generali regole di comune prudenza nella circolazione stradale.

Per quanto concerne il danno materiale, i Giudici hanno proceduto con una liquidazione equitativa sulla base della documentazione fotografica, avendo ritenuto non rilevante il preventivo di spesa e il valore commerciale dell’autovettura a fronte del fatto che non era stata emessa fattura e l’autovettura era stata rottamata.

Gli Ermellini ribadiscono che il Giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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