Tardiva diagnosi della frattura scomposta al dente epistrofeo (Tribunale Benevento, sez. II, 14 febbraio 2023).

La sentenza a commento decide un caso di tardiva diagnosi e ribadisce la centralità dell’accertamento del nesso causale.

Per l’attribuzione di responsabilità in capo ai sanitari è indispensabile l’accertamento del nesso causale tra la condotta posta in essere (o la condotta doverosa omessa) e il danno subito dalla vittima, secondo un criterio di c.d. probabilità logica (o del più probabile che non, ovvero di preponderanza dell’evidenza).”

Il paziente, vittima di un sinistro stradale, veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di “ictus cerebrale ischemico”, dopo cinque giorni veniva individuata anche una “frattura scomposta della base del dente epistrofeo”. Per tale ragione viene intrapresa azione civile nei confronti dell’Azienda Ospedaliera per la tardiva diagnosi della frattura.

Il Tribunale di Benevento, preliminarmente evidenzia che la questione è sottoposta alla Legge  Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), e ricalca la consolidata giurisprudenza secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, tra condotta del sanitario e danno subito, dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno, sicché ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.

Ciò posto viene passato al vaglio il regime della responsabilità contrattuale, cui è soggetta l’Azienda ospedaliera convenuta in causa, e i relativi criteri di ripartizione degli oneri probatori. Nello specifico “l’attore deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto e/o della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.

E in caso di tardiva diagnosi ”l’accertamento del nesso causale da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile” […] si sostanzia nella verifica dell’eziologia dell’omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l’agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma anche all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21530)”.

La CTU Medico-legale non ha evidenziato alcuna correlazione tra la mancata descrizione della lesione alla vertebra e il danno neurologico riportato dal paziente: “ anche se fosse stata individuata subito la frattura del dente epistrofeo, l’iter terapeutico non sarebbe stato differente, alla luce delle condizioni di salute del paziente che non avrebbero permesso un intervento maggiormente tempestivo sulla vertebra.”

Di talchè i Consulenti hanno concluso che la condotta dei Sanitari risulta congrua sotto tutti i punti di vista, nonché pienamente aderente alle linee guida di riferimento nel caso specifico.

Per tali ragioni la domanda risarcitoria viene respinta.

Avv. Emanuela Foligno

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