Asportazione bilaterale delle ovaie (Tribunale Cosenza, Sez. II, Sentenza n. 59/2023 pubbl. 15/01/2023).
Asportazione bilaterale delle ovaie non prospettata alla paziente per presenza di teratomi.
L’attrice svolge domanda risarcitoria nei confronti della Struttura Ospedaliera, del Chirurgo e dell’Assicurazione per l’ottenimento del risarcimento dei danni derivanti dall’intervento di asportazione bilaterale delle ovaie a cui veniva sottoposta, in luogo di diverso intervento prospettato di asportazione della sola ovaia destra per la presenza di duplice teratoma.
L’attrice deduce che l’intervento cui effettivamente veniva sottoposta, e di cui non veniva informata, le provocava menopausa precoce con conseguenti problemi connessi (depressione, sbalzi di umore, problemi osteoarticolari e di cardiocircolatori) e la perdita di chance rispetto a una possibile gravidanza.
Per contro la Struttura, sostiene non esservi alcuna responsabilità posto che gli esami preoperatori della donna evidenziavano la sussistenza di neoplasie a danno di entrambe le ovaie. Il Medico, infine, costituendosi in giudizio, eccepisce l’intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria della donna.
Preliminarmente il Tribunale dà atto che l’intervento per cui è causa veniva eseguito nell’anno 2007 e che, pertanto, la domanda dell’attrice deve essere inquadrata nell’alveo della responsabilità contrattuale, sia nei confronti della Struttura, sia del Medico. Sul punto è pacifico che le norme della L. 189/2012, così come quelle della L. 24/2017, non hanno portata retroattiva.
Discorrendo in termini di responsabilità contrattuale, in punto di oneri probatori, il paziente è tenuto a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l’inadempimento (astrattamente efficiente alla produzione del danno) della Struttura e/o del Medico. Per contro, la Struttura e/o il Medico, devono provare che non vi è stato inadempimento, oppure che è dipeso da fatto a loro non imputabile, ovvero ancora, che pur esistendo inadempimento non è stato la causa del danno.
Tali oneri probatori, sempre rimanendo nell’ottica della responsabilità di tipo contrattuale, restano fermi anche ove l’intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l’esonero di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. non incide sui criteri di riparto dell’onere della prova, ma costituisce il parametro della valutazione della diligenza tenuta dal Medico o dalla Struttura nell’adempimento, ai sensi del combinato disposto con l’art. 1176, comma secondo, c.c. E’ onere del Medico – Struttura provare che l’insuccesso dell’intervento è derivato da fattori indipendenti dalla propria volontà, essendo stata osservata la diligenza normalmente esigibile. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall’art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta è stata negligente o imprudente.
Ribaditi tali consolidati principi, in punto di causalità, il paziente deve provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra la condotta del Medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute. Tale nesso di causalità deve essere accertato attraverso la regola “del più probabile che non”.
Nel concreto, per quanto riguarda la responsabilità medica lamentata dall’attrice per essere stata sottoposta alla asportazione bilaterale delle ovaie –senza esserne stata informata- , la CTU espletata ha escluso la configurabilità di profili di responsabilità in capo ai Sanitari che eseguivano l’intervento del 5/6/2007. Ciò in quanto “potendo i teratomi evolvere in neoplasie maligne, e avendo i medesimi, secondo il criterio del più probabile che non, colonizzato entrambe le ovaie, risulta corretta l’indicazione di rimozione di entrambe le ovaie anche in considerazione del fatto che il teratoma, nella sua evoluzione, finisce per inglobare l’ovaia, senza più possibilità di distinzione tra il tessuto sano e quello teratomatoso”.
Il Giudice, condivide tali conclusioni.
Per quanto concerne la lamentata violazione del diritto al consenso informato, viene evidenziato che in materia di responsabilità medica l’inadempimento di tale obbligo assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l’omessa o insufficiente informazione evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo caso, invece, l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole del trattamento sanitario correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è configurabile solo in caso di presunto dissenso.
Anche quando venga dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione è indispensabile allegare quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il paziente abbia subito.
Ebbene, il consenso informato sottoscritto dalla paziente è da riferirsi alla diagnosi di ingresso “rimozione videolaparoscopica di due teratomi ovaia destra”; inoltre la stessa non veniva informata della asportazione di entrambe le ovaie neppure all’atto della dimissione.
Ciò posto, una lesione del diritto all’informazione, sub specie di danno alla salute, non può essere configurata in quanto è stata corretta la scelta dei sanitari di procedere con l’asportazione bilaterale delle ovaie , e l’attrice nulla ha provato circa il fatto che se correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all’intervento.
Invece, per la violazione della libertà di autodeterminazione, l’attrice ha dedotto di avere riportato a seguito dell’evento conseguenze inaspettate (menopausa precoce e perdita della possibilità di una gravidanza), e dunque la relativa domanda viene accolta e viene liquidato equitativamente l’importo di euro 5.000,00.
Le spese di lite, in ragione dell’accoglimento della domanda attorea in minima parte, vengono compensate nella misura di 2/3.
Avv. Emanuela Foligno
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