Arrivano le dichiarazioni shock di Family legal, che suggerisce tre modi leciti per sottrarsi al pagamento dell’ assegno di divorzio
Nel corso di una intervista rilasciata ad Adnkronos, l’avvocato Lorenzo Puglisi, presidente e fondatore dell’associazione Family legal ha “suggerito” tre modi leciti per non pagare l’ assegno di divorzio.
Ebbene, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sui criteri per stabilire l’attribuzione dell’assegno di divorzio all’ex coniuge, la nota associazione suggerisce delle scorciatoie per sottrarsi a tale onere.
Il punto focale dell’assegno divorzile è la possibilità di conseguire una quota sostanziosa del Tfr dell’ex marito in genere.
L’art. 12-bis della legge sul divorzio stabilisce infatti che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare dell’ assegno di divorzio, alla percentuale del 40% dell’indennità di fine rapporto.
Essa viene maturata negli anni coincidenti con il matrimonio e percepita dall’altro coniuge all’atto di cessazione del rapporto di lavoro. E ciò anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, anche qualora il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione.
Secondo Puglisi, però, questo problema si risolve facilmente.
È sufficiente far confluire il proprio Tfr in un fondo pensione. Ciò poiché, secondo le Sezioni Unite, si tratta di somme che possono essere considerate nel calcolo del 40%.
Questo in quanto “il loro ambito applicativo – dichiara ad Adnkronos – dovrebbe essere confinato alla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore durante gli anni di svolgimento del rapporto”.
Quindi, ricorda Puglisi, “non anche a contributi da cui i lavoratori non possono trarre alcun immediato arricchimento”.
In merito poi all’assegnazione della casa coniugale, ecco cosa afferma Family legal.
Spesso, non è stato sufficiente intestare l’immobile a un parente per evitare all’ex di ottenere in giudizio il diritto ad abitarvi.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, in tali circostanze la casa rimane ai nipoti. Questo perché è stata messa a suo tempo a disposizione proprio affinché vi si potesse insediare la vita familiare.
Pertanto, può esserne chiesta la restituzione solo in casi di separazione al raggiungimento della indipendenza economica dei figli.
Non solo. La restituzione è ammessa prima del verificarsi di tale condizione esclusivamente se è indispensabile per i proprietari.
Su tale punto, le soluzioni proposte da Family legal sono due.
“Prima di separarsi optare per un immobile in affitto di modo che al momento della formalizzazione della rottura l’unico rischio sia quello di vedersi addebitare il canone di locazione”, afferma Puglisi.
O, in alternativa, “intestare in tempi non sospetti l’immobile familiare a una società immobiliare non riconducibile a nessuno dei prossimi congiunti”.
Infine, la terza soluzione per non pagare l’ assegno di divorzio è la delocalizzazione all’estero.
Una scelta ottimale per chi svolge attività fuori dal Paese. Vi è infatti, in tali casi, la possibilità di aprire una società o una partita iva all’estero. Questo renderà più difficoltosa la quantificazione del reddito effettivamente percepito.
Secondo Puglisi, inoltre, non bisogna dimenticare “che l’eventuale esecuzione forzata da parte di un ex coniuge all’estero è ostacolata da fattori relativi ai costi e alle difficoltà oggettive ad affidarsi ad un legale straniero”.
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