Assegno di invalidità civile e rendita Inail

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Assegno di invalidità civile e rendita Inail per il medesimo soggetto

Assegno di invalidità civile in soggetto già percettore di rendita Inail per infortunio sul lavoro (Tribunale Oristano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 77/2022 pubbl. il 01/04/2022 RG n. 296/2020).

Assegno di invalidità civile e cumulo con altre previdenze costituisce l’oggetto della controversia decisa dal Giudice del Lavoro.

Il ricorrente, espone di avere chiesto le prestazioni derivanti dalla sua condizione di invalido civile, accertata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio definito con decreto del 4 luglio 2016, sulla base di CTU che lo dichiarava invalido al 75%, lamentando che l’INPS non aveva erogato l’assegno di invalidità civile in quanto ritenuto incompatibile con la rendita INAIL erogata per infortunio sul lavoro.

Il ricorrente contesta la decisione dell’INPS, osservando che la rendita INAIL e l’invalidità civile non derivavano dal medesimo evento invalidante, per gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 43º, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

L’INPS invoca il disposto dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, come modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il quale sostiene che Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica.

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 43, della legge n. 385 del 1995, si riferisce a prestazioni di natura previdenziale, non assistenziale, con particolare riferimento all’assegno ordinario di invalidità, ossia alla prestazione prevista dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222; é a tale disposizione, e in generale a quelle di natura previdenziale, che occorre fare riferimento nell’interpretazione del divieto di cumulo dettato dalla norma, con la conseguenza che il medesimo non opera per le prestazioni di natura assistenziale, come l’assegno di invalidità civile previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118.

È a tale prestazione che si riferisce la norma invocata dall’INPS, ossia Il citato articolo 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990, il quale menziona infatti Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali ; all’epoca, infatti, le prestazioni assistenziali erano erogate dal Ministero dell’interno, per cui è chiaro, anche sulla base del tenore della disposizione, che le prestazioni in oggetto siano quelle assistenziali, e segnatamente l’assegno di invalidità civile, per il quale pertanto trova applicazione il divieto di cumulo, espressamente sancito dalla norma, fatta salva la facoltà della scelta del trattamento più favorevole, come avvenuto nel caso di specie da parte del ricorrente.

Ne consegue essere del tutto irrilevante che l’invalidità civile invocata dal ricorrente derivi da patologie differenti dagli esiti dell’infortunio sul lavoro, stante il divieto di incumulabilità previsto dalla disposizione menzionata tra la prestazione assistenziale derivante da invalidità parziale e la rendita INAIL. La soluzione sarebbe stata differente qualora la prestazione invocata dal ricorrente fosse stata l’assegno di invalidità ordinario, il quale può concorrere con la rendita INAIL, come previsto dall’articolo 1 comma 43 della legge 335 del 1995, qualora derivanti da diversi eventi invalidanti.

Poiché nella fattispecie il ricorrente reclama il diritto all’assegno di invalidità civile, l’erogazione della rendita INAIL risulta ostativa a tale prestazione, una volta esercitata la scelta tra le due, con conseguente infondatezza del ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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