Ipoacusia sinistra da trauma acustico del lavoratore: la CTU ha escluso la derivazione dal trauma acustico prodotto dalla radiotrasmittente (Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 232/2022 pubbl. il 29/03/2022-RG n. 682/2021)

Ipoacusia sinistra derivante da infortunio sul lavoro è quanto dedotto in giudizio dal lavoratore che con ricorso deduce di avere svolto mansioni di GPG (guardia particolare giurata) e che il giorno 10/11/2018, verso le ore 16, mentre si trovava al proprio posto di lavoro, priva della dotazione di auricolari idonei in quanto danneggiati, sentiva una comunicazione provenire dalla ricetrasmittente in dotazione, avvicinava l’apparecchio all’orecchio sinistro, e mentre riceveva una comunicazione dal collega, percepiva una scarica sonora che le provocava un forte ronzio e mancanza di udito all’orecchio sinistro, nonché senso di nausea e vertigine, subito comunicati ai colleghi vicini.

Recatasi al Pronto Soccorso, veniva  sottoposta ad esame audiometrico e veniva inviato certificato medico di infortunio lavorativo per ipoacusia sinistra improvvisa da verosimile trauma acustico, con prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro sino a tutto il 20/11/2018 .

Il lavoratore, pertanto, incardina giudizio civile dinanzi al Giudice del Lavoro, lamentando un danno biologico parametrato alla misura del 14% per l’ipoaucusia sinistra.

L’Inps, per contro, deduce che di debba escludere che l’uso di una radio ricetrasmittente abbia potuto causare il trauma acustico denunciato, con conseguente ipoacusia sinistra; rileva che la perdita di udito può essere classificata di tipo trasmissivo ( secondaria a lesione del canale uditivo esterno, membrana timpanica o orecchio interno ed impedisce al suono di essere trasmesso), o di tipo neurosensoriale da indebolimento delle cellule ciliate a livello dell’orecchio interno ; che dunque deve escludersi che vi siano stati identificati traumi dotati di idonea vis lesiva nel determinismo di una perdita dell’udito improvvisa , e chiede il rigetto della domanda.

La CTU svolta in giudizio ha spiegato che l’ipoacusia sinistra di cui soffre la ricorrente non può essere stata determinata da trauma acustico.

Ha riferito il CTU che “la diagnosi di trauma acustico è ricavata dall’anamnesi e dalla morfologia del tracciato audiometrico. Nel caso di specie nulla possiamo dire sul versante anamnestico, in quanto non abbiamo elementi per esprimerci sulle caratteristiche e quindi sull’idoneità lesiva del rumore percepito dalla ricorrente. Dirimente è, invece, la morfologia del tracciato audiometrico che fin dall’inizio è apparso compatibile con una anacusia sinistra con uniforme e totale abbattimento della curva tonale per tutte le frequenze, mentre, per quanto esposto, esso avrebbe dovuto avere una morfologia così detta a cucchiaio con caduta della curva tonale nel tratto compreso tra le frequenze 4000 e 6000 Hz con successiva risalita. D’altra parte la sordità improvvisa è di genesi multifattoriale, passando dalla forma idiopatica (per causa sconosciuta) a quelle a patogenesi traumatica, infettiva, dismetabolica, da turbe della pressione arteriosa, da stress, da malattie autoimmuni, da assunzione di farmaci ototossici. Particolarmente frequente, specificamente per le forme unilaterali, è la genesi virale in corso di una infezione sistemica o periferica, e pertanto confermiamo che la ricorrente, è affetta da ipoacusia sinistra insorta in modo improvviso, ma i dati a disposizione ci inducono ad escludere che la menomazione uditiva sia stata causata da un trauma acustico acuto nello specifico dal rumore emesso dalla ricetrasmittente in occasione di lavoro il giorno 10 novembre 2018, come da denuncia di infortunio sul lavoro “.

In sede di chiarimenti, il Consulente ha precisato che “ esclude la possibilità di una causa retro-cocleare di danno (già esclusa e confermata dalla RM cerebrale, refertata come normale) e di un esame impedenzometrico, che non farebbe evocare nessun riflesso stapediale con questa perdita uditiva; nessuno dei due esami sarebbe poi dirimente ai fini eziologici . Questo il motivo perché il solo esame audiometrico tonale è sufficiente per attestare la gravità della ipoacusia sinistra, ormai consolidata” .

Le conclusioni della C TU rendono superflue ulteriori attività istruttorie e il ricorso viene rigettato.

Ad ogni modo, vengono ritenute sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, atteso che la decisione della causa involge complessi accertamenti di carattere medico-legali rispetto ai quali la lavoratrice non ha alcuna cognizione.

La redazione giuridica

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