Assegno di mantenimento e ricorso art. 156, VI comma, c.c.

0
Assegno di mantenimento e ricorso art. 156 c.c., VI comma

Assegno di mantenimento all’ex coniuge e ricorso ex art. 156, VI comma, c.c. (Tribunale di Milano, Sentenza 9 giugno 2022, n. 11239).

Assegno di mantenimento all’ex coniuge e utilizzo del ricorso disciplinato dall’art. 156, sesto comma, c.c.

La norma menzionata, come noto, presuppone l’inadempimento del pagamento del mantenimento dovuto dall’ex coniuge a favore dell’altro e può essere utilizzato per ottenere dal Tribunale l’ordine in capo al terzo che deve somme periodiche all’obbligato (datore di lavoro, Inps, ecc.), di pagare mensilmente la somma corrispondente al mantenimento al coniuge beneficiario.

Con la decisione a commento il Tribunale ha ordinato all’Inps di versare parte della pensione del coniuge obbligato al pagamento del l’assegno di mantenimento, direttamente alla moglie beneficiaria dell’assegno di mantenimento.

Infatti, il ricorso ex art. 156, sesto comma, è finalizzato a garantire il diritto di credito del coniuge beneficiario del diritto all’assegno di mantenimento, nel caso di inadempimento da parte del soggetto obbligato.

La vicenda giudiziaria è stata azionata dalla ex moglie che si è rivolta al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento in suo favore da parte dell’Inps, della somma mensile disposta a titolo di contributo al mantenimento come stabilito nel giudizio di separazione.

La norma in esame dispone che: “In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte di beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.”

Il Tribunale di Milano, accoglie la richiesta della donna e ordina all’Inps di pagare direttamente alla stessa gli importi mensili stabiliti dal provvedimento di separazione a titolo di assegno di mantenimento, per euro 350,00, e precisa che il ricorso azionato ha una funzione di garanzia rafforzata del credito, ma la decisione giudiziale dello stesso non risolve la controversia sull’esistenza del diritto.

In altri termini, il Giudice deve verificare, oltre all’esistenza del provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi, l’esistenza dell’inadempimento, che è il presupposto previsto dalla norma per disporre il pagamento diretto all’avente diritto.

Nel caso in esame, la donna ha provato la fonte del suo diritto e il perdurante inadempimento del coniuge.

Il coniuge obbligato, invece, non ha dimostrato di avere assolto all’onere a suo carico, provando l’avvenuto adempimento. All’Inps quindi si ordina di pagare alla ricorrente la somma mensile di 350,00 euro a titolo di contributo al mantenimento come stabilito dalla sentenza di separazione.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Separazione: mantenimento e ripetibilità delle somme ricevute

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui