Accolto il ricorso dell’Inps contro la sentenza con cui i Giudici del merito avevano accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità a una contribuente
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14113/2020, si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Inps contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, accoglieva la domanda proposta da una contribuente per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità.
Il Collegio distrettuale, in particolare, alla stregua delle risultanze di una nuova consulenza medico legale, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1/1/2011, evidenziando, inoltre, che la documentazione prodotta in giudizio attestava il possesso da parte della donna del requisito contributivo.
Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, l’Inps deduceva che i giudici d’appello, nel ritenere sussistente il requisito contributivo necessario per accedere all’assegno ordinario di invalidità, non avessero considerato che alla data di insorgenza dello stato invalidante non ricorreva il requisito contributivo così detto mobile, posto che dall’estratto contributivo risultava che la contribuzione per la controparte si era fermata nel 2007, a fronte della riconosciuta maturazione del requisito sanitario nel 2011.
La parte controricorrente, invece, assumeva, a sua volta, la sussistenza del requisito contributivo (cinque anni di contribuzione e tre anni di contribuzione effettiva nell’ultimo quinquennio, ex art. 4 I. 222 del 1984) alla data della domanda amministrativa e sosteneva che a nulla rilevava la successiva epoca di perfezionamento del requisito sanitario, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado.
I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni dell’Istituto di previdenza, accogliendo il ricorso in quanto fondato.
Nel regolare la fattispecie sottoposta al suo esame, infatti, la sentenza non risultava essersi attenuta al principio secondo cui la contemporanea sussistenza dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) è richiesta con riferimento al momento della domanda amministrativa o a quello del successivo insorgere dello stato invalidante nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario.
Si tratta – spiegano dal Palazzaccio – di esigenza connaturata al concetto di requisito costitutivo, la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto ed è confermata dalla stessa possibilità che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione.
I precedenti di legittimità a sostegno della tesi difensiva di parte convenuta riguardavano il caso del rispristino di un beneficio revocato e, pertanto, non erano pertinenti rispetto alla fattispecie, che riguardava il diverso caso di riconoscimento per la prima volta di una prestazione il cui requisito sanitario sia sopravvenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
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