È mandato assolto il ginecologo in caso di morte del feto, quando l’operato del medico non possa essere considerato di esito fatale per il nascituro

La corte d’Appello di Venezia in riforma della sentenza del tribunale di primo grado, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del ginecologo condannato per omicidio colposo, ma manteneva la condanna dello stesso alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili.

Il ginecologo Caio era accusato di aver concorso a cagionare insieme con il suo collega Tizio (giudicato in procedimento separato) la morte del feto.

La gestante alla 31 settimana +3 accusava sintomi preeclampsia che non sono stati correttamente identificati.

Se fosse stata eseguita una corretta diagnosi, considerata la forte anemia, gli alti valori pressori e il mancato afflusso di sangue alle arterie uterine, con evidente ritardo nella crescita del feto, sarebbe stato predisposto un parto d’urgenza allo scopo di salvaguardare la vita della madre e del feto. Tuttavia, stanti le condizioni di cui sopra, essendo la paziente ricoverata già da due giorni non veniva eseguita alcuna flussimetria doppler di controllo né alcuna altra verifica delle condizioni della madre e del feto.

Dall’analisi peritale emergeva un quadro confuso, in cui non poteva dirsi con certezza che l’operato del ginecologo Caio, quella mattina di turno a partire dalle 8, fosse stato negligente e avesse determinato con certezza la morte del feto. La mancanza di un nesso causale forte fra la condotta omissiva del medico e la morte del feto, determinata dalla evidente impossibilità di stabilire con indubitabile certezza che la tempestiva disposizione di eseguire un cesareo avrebbe salvato la vita al feto, ha orientato la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 8864/2020) a ritenere che l’imputato andasse totalmente prosciolto dalle accuse per non aver commesso il fatto e che di conseguenza anche le statuizioni in ordine alla parte economica andassero revocate.

Avv. Claudia Poscia

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