Nelle controversie in materia di invalidità civile, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio estende la propria operatività solamente a un elemento della fattispecie costitutiva del relativo diritto
“Nelle controversie in materia di invalidità’ civile, cecità’ civile, sordità’ civile, handicap e disabilità’, nonché di pensione di inabilità’ e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. E’ il principio ribadito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13705/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dall’Inps contro la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato un lavoratore meritevole dell’assegno di invalidità condannando l’Istituto previdenziale al pagamento in suo favore di tale prestazione.
Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte l’Inps deduceva che il Giudice del merito avesse erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione, oltre ad aver ritenuto provato, il requisito reddituale.
I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso, in quanto fondato.
Dal Palazzaccio hanno infatti chiarito che, in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la scelta del legislatore ha finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni sanitarie, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.
Nel caso in esame, chiarito il limite dell’accertamento reso dal giudice, la Cassazione ha comunque dato atto che la finalità di quest’ultimo era stata realizzata così come era stato conseguito positivamente l’oggetto della domanda originaria allorché l’indagine peritale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione indicata dalla parte ricorrente.
Da li la decisione di accogliere il ricorso di legittimità e cassare la sentenza nella parte in cui aveva condannato l’Inps al pagamento della stessa, restando fermo il requisito sanitario accertato utila alla prestazione richiesta.
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