Respinto il ricorso di un lavoratore, licenziato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, che deduceva un comprovato impedimento dipendente dalla malattia psichica da cui era affetto
Era stato licenziato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro. L’uomo aveva tentato di difendersi sostenendo la presenza, nel periodo indicato, di un comprovato impedimento, a sua volta dipendente dalla malattia psichica da cui era affetto.
La Corte di appello, aveva osservato che effettivamente, a norma dell’art. 42 CCNL, l’obbligo di comunicare l’assenza per malattia viene meno in caso di “comprovato impedimento”; la mera esistenza della patologia mentale, tuttavia, nel caso in esame non poteva considerarsi come tale, atteso che essa non esclude momenti di lucidità sia pure intervallati da momenti di disturbo psichico.
Nel ricorrere per cassazione il lavoratore assumeva che, in
base alla normativa contrattuale, il licenziamento disciplinare è comminato in
caso di assenza ingiustificata e non per la mancata comunicazione dell’assenza
e che nel caso in esame le assenze erano dovute a malattia e dunque
giustificate, come comprovato in atti.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13094 ha ritenuto il ricorso infondato.
La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l’assenza ingiustificata tutela, infatti, l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell’attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto- sottolineano dal Palazzaccio – l’effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell’esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità.
Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell’inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante (quattro giorni). In tale contesto, la prova non interessa tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l’impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni.
La locuzione “salvo il caso di giustificato impedimento”, attiene all’impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza dell’obbligo di comunicazione. In caso contrario, ossia in caso di mancata dimostrazione di una situazione che abbia impedito al dipendente di comunicare l’assenza, la stessa è considerata ingiustificata
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