La pronuncia della Cassazione su un caso di mancato consenso informato in relazione al trattamento radioterapico somministrato a due pazienti

Il mancato consenso informato e le ripercussioni che questo può avere sulla scelta della terapia da seguire e in riferimento alle eventuali conseguenze della stessa, è l’argomento ad oggetto della sentenza che ci proponiamo di analizzare (Cassazione, terza sezione civile, n. 28985\2019).

Nel 2010 il Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da Tizia e Caio nei confronti dell’Istituto Tumori, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento  dei danni derivanti dalla somministrazione alle pazienti di eccessive dosi di irradiazione, durante un trattamento di radioterapia per la cura di un linfoma di Hodgkin, che avevano procurato alle stesse una mielopatia dorsale da radioterapia. Rigettava anche la parte relativa alla mancata acquisizione del consenso informato per intervenuta prescrizione.  

La Corte d’Appello di Bari in riforma totale della sentenza impugnata condannava l’istituto al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di entrambi i danneggiati avendo accertato che il rischio di mielopatia dorsale era, già all’epoca dei fatti, documentato come possibile conseguenza della radioterapia effettuata.

L’Istituto Tumori impugnava successivamente la sentenza di appello dinanzi la Suprema Corte.

  1. Sul piano giuridico il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto prevedibile ed evitabile , ascrivibile pertanto a una colpa del medico; oppure non prevedibile o non evitabile tale da integrare gli estremi della causa non imputabile. Nel caso di specie la mielopatia dorsale seppure rara era stata comunque rilevata dagli studi scientifici;
  2. La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all’autodeterminazione proprio della persona fisica, che in piena consapevolezza decide di sottoporsi un trattamento terapeutico, oppure ad un intervento chirurgico sebbene invasivo. Ciò non deve essere comunque confuso con il diritto alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione;
  3. E’ il binomio di questi due diritti che deve informare l’operato del medico e della struttura sanitaria nella gestione del rapporto con il paziente;
  4. Le obbligazioni in capo al medico nel rapporto con il paziente non possono essere scisse tra quelle afferenti alla tutela della salute e quelle volte a salvaguardare il diritto all’autodeterminazione della persona. Pertanto laddove vi sia la violazione del diritto all’autodeterminazione potrebbe ben esserci il risarcimento per danno biologico.

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Istituto tumori confermando al sentenza della Corte d’Appello di Bari.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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