Annullata la sentenza che respingeva l’istanza di una bracciante agricola affetta da gravi patologie volta a vedere riconosciuto il suo diritto all’assegno per il nucleo familiare quale coniuge superstite

L’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19409/2020 pronunciandosi sul ricorso di una vedova che aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto agli assegni per il nucleo familiare quale coniuge superstite. Pretesa rigettata dalla Corte territoriale, che nel recepire le conclusioni dell’ausiliare di secondo grado, aveva ritenuto che la donna non si trovasse in situazione di inabilità al lavoro, ma solo in condizioni di ridotta capacità lavorativa.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la donna eccepiva che, poiché il D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8, richiede ai fini del beneficio degli assegni per il nucleo familiare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, la valutazione dovrebbe avere riguardo anche al fattore socio-economico tale da consentire una proficua occupazione in relazione alle condizioni di salute ed alla professionalità acquisita.

A suo giudizio, invece, il CTU si sarebbe limitato ad accertare la permanente inabilità della ricorrente sotto il profilo medico, senza alcuna valutazione degli altri fattori, e che in concreto non si fosse tenuto conto della sua condizione di bracciante agricola affetta da gravi patologie osteo-articolari e da ipotrofia delle masse muscolari; problemi che rendevano certamente impossibile la prosecuzione dell’attività agricola svolta e il cui svolgimento avrebbe comportato un logoramento dell’organismo con un sensibile peggioramento delle patologie. La Corte, inoltre, non avrebbe considerato l’impossibilità pratica – in ragione del sesso, dell’età e delle condizioni fisiche in un’area particolarmente depressa – di trovare lavoro come bracciante agricola.

I Giudici del Palazzaccio hanno effettivamente ritenuto di aderire alle doglianze proposte, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Per gli Ermellini, l’indagare se un soggetto si trovi, secondo il testo della norma “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” richiede l’accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un’attività lavorativa, anche estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita.

L’accertamento del requisito dell’inabilità – ha precisato la Cassazione – presuppone quindi un’indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell’ambiente economico e sociale con il quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi.

Nel caso in esame tale accertamento non era stato compiuto dal giudice di merito, che aveva limitato l’indagine alle residue capacità lavorative della signora, ritenendo sufficiente ad escludere il richiesto beneficio il fatto che ella avrebbe potuto svolgere attività che non richiedessero sforzi fisici prolungati, senza indagare sulla componente socio-ambientale relativa all’effettiva collocabilità sul mercato del lavoro delle residue capacità lavorative.

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