E’ illecito il comportamento del lavoratore solo se l’attività espletata è indice di scarsa attenzione alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione (Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Sentenza n. 479/2021 del 18/06/2021-RG n. 2912/2020)
Il lavoratore ha impugnato ai sensi dell’art. 1 c. 48 della legge 92/2012 il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli in data 2.12.2019 dalla società datrice di lavoro, deducendone l’illegittimità e domandando la condanna della controparte alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18 c. 4, L. 300/1970.
Il Giudice della fase sommaria ha accolto il ricorso con ordinanza n. 7256/2020, annullando il licenziamento disciplinare intimato e condannando la Società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18 c. 4, L. 300/1970.
La Società datrice deposita ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 1 c. 51 della legge 92 del 2012 avverso l’ordinanza n. 7256 del 2020 del Tribunale di Firenze, ribadendo la rilevanza disciplinare della condotta posta in essere dal lavoratore, costituente giusta causa di recesso e, in subordine, l’applicabilità al rapporto della tutela prevista dal D. Lgs. 23/15 e non di quella di cui all’art 18 Stat. Lav., ritenuta dal Giudice della fase sommaria.
Si costituisce in giudizio il lavoratore ribadendo le argomentazioni in fatto ed in diritto già svolte nella fase sommaria, in punto di regime di tutela applicabile, di illegittimità del licenziamento (con l’erroneo richiamo alla mail del 4.10.2019) e di irrilevanza disciplinare del fatto oggetto di contestazione.
La violazione disciplinare su cui si fonda il licenziamento, consiste nell’avere effettuato, durante un periodo di malattia conseguente a un infortunio sul lavoro, allenamenti in palestra sollevando con entrambe le braccia pesi sino a 60 kg, svolgendo in tal modo attività “incompatibili con il dichiarato stato di salute” e comunque tali da pregiudicare o comunque determinare una ritardata guarigione.
Il Giudice ritiene pacifico, poiché non contestato, che il lavoratore durante l’assenza per malattia (costituita da distorsione del polso sx con frattura dell’osso piramidale e del processo stiloideo del radio subita in data 15 luglio 2019 e trattata chirurgicamente) abbia svolto attività fisica in palestra, sollevando pesi.
Tuttavia, tale fatto è insufficiente a fondare l’addebito, atteso che l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, solo laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa.
Ad ogni modo, è il datore di lavoro a dovere fornire la prova che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il comportamento del lavoratore durante il periodo di inabilità temporanea certificata, contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Ebbene, il lavoratore all’inizio del percorso di riabilitazione motoria -come comprovato dalla documentazione prodotta-, veniva consigliato dai Fisioterapisti dell’ASL di ” intensificare il percorso” riabilitativo svolgendo anche al di fuori delle sedute (e dunque in maniera autonoma) attività di recupero comprensive dell’utilizzo di pesi, raccomandazione ripetuta per tutto il periodo di durata della riabilitazione.
Ed ancora, egualmente documentato, che l’attività in palestra, veniva svolta sotto il controllo di un personal trainer informato della patologia del lavoratore, ma anche di un medico Ortopedico al cui giudizio, rispetto alla compatibilità con le lesioni subite, era stata sottoposta la scheda di esercizi predisposta dal personal trainer.
Ciò posto, la rilevanza disciplinare della condotta contestata presuppone: a)che il lavoratore si sia consapevolmente e volontariamente discostato dalle prescrizioni del tecnico in quanto, in caso contrario, l’obbligo di diligenza del lavoratore si esaurisce; b)che il discostamento accertato sia stato tale da porre in pericolo o ritardare la guarigione.
L’opponente ha dimostrato che in 5 occasioni le attività in concreto poste in essere dal lavoratore si sono discostate dalle indicazioni del tecnico che lo seguiva, avendo egli effettuato esercizi con un numero di ripetizioni (4) superiori alle prescritte (3).
Tuttavia, non risulta accertato che l’incidenza dell’aumentato numero di ripetizioni abbia potuto incidere sui tempi di guarigione.
Il CTU, ha confermato che i tempi di recupero del lavoratore sono stati conformi alla media, e tanto è sufficiente per ritenere irrilevante, dal punto di vista disciplinare, la condotta del lavoratore.
Per quanto riguarda il requisito dimensionale il Tribunale ne osserva la pacificità con conseguente applicabilità della tutela ex art. 18 L. 300/1970, confermando -anche su questo punto- quanto deciso dal primo Giudice.
Per tali ragioni l’opposizione della società datrice è da respingere.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Concludendo, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso in opposizione presentato dalla Società datrice e conferma l’ordinanza n. 7256 del 2020 del 26.11.2020 della fase sommaria; condanna la Società datrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.513,00, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, e accessori di legge.
Avv. Emanuela Foligno
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