Confermata la responsabilità dell’autista di un pullman per l’investimento e il decesso di un anziano pedone, travolto mentre era in fase di attraversamento della strada sulle strisce pedonali

Era stato condannato, in sede di merito, per il reato di cui all’art. 589 bis del codice penale perché alla guida di un autobus, aveva investito un pedone in fase di attraversamento della strada sulle strisce pedonali, cagionandone la morte. In particolare, secondo quanto ricostruito sulla base dei rilievi effettuati nell’immediatezza del fatto nonché dalle riprese delle telecamere dì videosorveglianza comunale, era emerso che il pedone si trovava sulle strisce pedonali quando era stato colpito dalla parte frontale destra del veicolo; nonostante il trasporto in elisoccorso in ospedale, l’uomo era deceduto il giorno seguente.

Secondo l’ipotesi accusatoria, nel tratto stradale interessato dal sinistro la velocità massima consentita era pari a 40 km/h, mentre l’imputato viaggiava ad una velocità superiore ai 60 km/h, come documentato dal cronotachigrafo presente nel pullman, sequestrato dalla polizia locale; nel momento dell’investimento il pedone si trovava tra la seconda e la terza striscia pedonale. Da tale ultima circostanza la Corte d’appello aveva dedotto che l’attraversamento pedonale fosse iniziato prima del sopraggiungere dell’autobus e che l’età di 86 anni della persona offesa rendesse infondata la deduzione difensiva secondo cui il pedone aveva repentinamente e improvvisamente iniziato l’attraversamento.

In merito alla richiesta di applicazione dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., che contempla la diminuzione della pena qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione del colpevole, la Corte territoriale aveva confermato l’affermazione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, non ritenendo dimostrata la tesi dell’imprevedibilità della condotta della persona offesa, anzi ritenendola contraddetta dalla tempistica dell’incidente rilevata dai filmati della videosorveglianza, dai quali risultava che tra il momento in cui era iniziato l’attraversamento e il momento dell’impatto erano passati due secondi e mezzo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, erronea applicazione della legge penale, erronea valutazione delle risultanze processuali, carenza dell’elemento soggettivo del reato, carenza di motivazione, ritenendo che la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’affermata responsabilità penale nei suoi confronti non corrispondessero alle evidenze documentali, indicative di una totale carenza di colpa a suo carico a fronte dell’improvviso attraversamento della strada da parte del pedone.

Il ricorrente eccepiva che nessuna spiegazione fosse stata fornita dalla Corte territoriale in merito alla condotta del pedone risultante dal video prodotto in atti, dal quale emergeva che lo stesso e si fosse fermato per un attimo prima del cestino dei rifiuti per poi riprendere a camminare senza più guardare alla propria sinistra la strada che intendeva attraversare, aumentando il passo come se avesse fretta di attraversare. Lamentava, altresì, che l’asserita violazione del limite di velocità era stata fondata sull’erronea rilevazione del dato risultante dal cronotachigrafo, che segnava la velocità di 52 km/h, e senza considerare la tolleranza di 6 km/h prevista dall’art.142 cod. strada, da cui si sarebbe desunto che la velocità tenuta dall’imputato era di 46 km/h, vicina al limite all’epoca prescritto, successivamente aumentato a 50 km/h.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge penale ed erronea valutazione delle risultanze processuali nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. dovendosi tenere conto dell’imprevedibile condotta del pedone a fronte di un proprio comportamento prudente e perito.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 36546/2021, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

Le due sentenze di merito, conformi sul punto dell’accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell’autobus, avevano esaminato in dettaglio la condotta di guida di quest’ultimo. Il giudice di primo grado aveva evidenziato la lunghezza delle tracce di frenata (7,50 per il lato destro e 11,60 metri per il lato sinistro) lasciate dal veicolo sull’asfalto, il luogo del sinistro in centro abitato a ridosso di un’intersezione e di due attraversamenti pedonali frequentato da fanciulli e scolari, il limite di velocità particolarmente rigoroso di 40 km/h, desumendone un obbligo di particolare prudenza richiesto agli utenti della strada transitanti in quella zona. Dall’esame del cronotachigrafo si era potuta trarre conferma, non smentita dalla documentazione allegata al ricorso, della velocità del mezzo prossima ai 60km/h nell’orario compreso tra le 15:30 e le 16, desumendone l’indiscutibile violazione della norma cautelare che impone ai conducenti di regolare la velocità in relazione ai limiti imposti ed alla particolare conformazione della strada. Le argomentazioni difensive concernenti la velocità del mezzo erano state già esaminate dal giudice di primo grado, anche facendo riferimento alle chiare immagini dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza; ampia motivazione era stata fornita anche con riguardo alla condotta del pedone, esaminando le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato in merito alla possibilità di avvistare il pedone ancorché parzialmente nascosto da un cestino di rifiuti, sottolineandosi altresì che la tempistica dell’attraversamento e la prevedibilità della condotta di un pedone anziano, oltretutto sulle strisce pedonali, avrebbero consentito all’autista di evitare l’investimento con una condotta prudente.

La Corte di Appello, dopo avere riportato in dettaglio le doglianze dell’appellante, aveva replicato a ciascuna di esse, in particolare sottolineando che la condotta della vittima non poteva considerarsi assolutamente anomala, trovandosi al momento dell’investimento tra la seconda e la terza striscia pedonale in quanto aveva iniziato l’attraversamento prima dell’arrivo del pullman ed essendo persona di 86 anni che difficilmente avrebbe potuto attraversare repentinamente la strada; con motivazione esente da manifesta illogicità, i giudici di merito avevano desunto che tali emergenze istruttorie non consentissero di escludere la responsabilità dell’imputato né di affermare il concorso di colpa del pedone.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui