Confermata la pronuncia dei Giudici di merito che avevano affermato la responsabilità dell’imputato ex. art. 610 del codice penale per aver lasciato l’auto parcheggiata all’ingresso di un cortile bloccandone l’accesso
Si era rifiutato di rimuovere l’auto parcheggiata all’ingresso di un cortile in uso anche alla parte lesa, impedendogli di accedervi e di prelevare gli attrezzi di sua proprietà ivi depositati. Per tale motivo l’imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di violenza privata.
L’uomo proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando l’inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’inutilizzabilità della dichiarazioni auto-accusatorie da lui stesso rese alla polizia giudiziaria. Inoltre, lamentava inosservanza della legge penale, in quanto – a suo giudizio – il rifiuto addebitabile all’imputato non sarebbe equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l’integrazione del reato, laddove i benefici invocati erano stati negati sulla base di mere asserzioni del giudice di appello.
Gli Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 51236/2019, hanno ritenuto inammissibile in ricorso. Con riferimento al primo motivo la Suprema Corte, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che in tema di ricorso per cassazione, “è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato”.
Nel caso in esame il ricorrente si era sottratto a tale onere, tanto più che la sentenza impugnata, nel dar conto della conferma del giudizio di colpevolezza, ha richiamato anche la deposizione dibattimentale della persona offesa.
Quanto alla sussumibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 610 del codice penale, ovvero la violenza privata, dal Palazzaccio fanno sapere che è del tutto consolidato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”.
La redazione giuridica
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