Il conducente della motocicletta cita a giudizio la società proprietaria dell’autobus e la relativa assicuratrice per la RCA deducendo la responsabilità dell’autobus.
Il motociclista sostiene che, considerato che la strada che percorreva era completamente occupata da macchine in sosta e da un furgone fermo che lo precedeva, fu costretto ad una manovra di emergenza, riversandosi nella opposta corsia di marcia per facilitare il passaggio dell’autobus che, nell’effettuare il sorpasso di un veicolo in sosta, aveva invaso, procedendo ad una velocità di 50 km/h, la corsia destinata al senso di marcia tenuto da esso attore, derivandone così lo scontro tra i due mezzi.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Bologna rigetta la domanda proposta dall’attore, ritenendo, in adesione alle conclusioni della CTU, che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente in capo alla stessa vittima, in quanto l’importante invasione della opposta corsia di marcia dallo stesso posta in essere doveva individuarsi come causa esclusiva del sinistro, laddove, invece, nessuna efficienza causale aveva avuto la manovra di sorpasso dell’automobile in sosta effettuata dal conducente dell’autobus di linea.
La Corte di appello di Bologna, sentenza n. 1872, del 19 giugno del 2020, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, ravvisando la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del motociclo.
I Giudici di appello hanno considerato che la presenza di vari mezzi nella sede stradale non aveva creato alcuna situazione di emergenza tale da costringere il motociclista a occupare la corsia di marcia opposta, imponendogli, al contrario, di rallentare e, nel rispetto della comune prudenza, di mantenersi, con la dovuta distanza di sicurezza, dietro al furgone. Al contempo, sempre secondo i secondi Giudici, nessun profilo di colpa poteva ravvisarsi nella condotta di guida del conducente dell’autobus, il quale aveva condotto la manovra di superamento dell’auto in sosta alla propria destra senza provocare intralcio alla circolazione, non potendo, peraltro, in alcun modo evitare lo scontro con il motociclista che improvvisamente aveva invaso la corsia opposta.
Il ricorso in Cassazione
Il motociclista si rivolge alla Corte di Cassazione che rigetta e conferma il secondo grado (Corte di Cassazione, III civile, 26 settembre 2024, n. 25758).
In sintesi, il ricorrente censura la decisione laddove avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quale la quota di responsabilità gravante sul conducente dell’autobus. Sostiene che la Corte bolognese avrebbe illegittimamente omesso di considerare la rilevanza causale del comportamento del conducente dell’autobus nella verificazione del sinistro, quantomeno a titolo concorsuale, per avere, con una manovra repentina ed improvvisa, invaso la corsia di marcia occupata dalla moto.
L’argomentare, quindi, riguarda l’esegesi dell’art. 2054 c.c., laddove indica che in base a due dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso che l’autobus aveva, secondo una, invaso di circa un metro e mezzo la corsia opposta e, secondo l’altra, che si trovava al centro della carreggiata, il che non sarebbe stato considerato dalla sentenza impugnata.
La Cassazione osserva che lo scontro tra l’autobus e la moto non è avvenuto sulla corsia di marcia del ricorrente, asseritamente invasa dall’autobus secondo i due testi, ma su quella di pertinenza dello stesso autobus invasa dal ricorrente.
Il motociclista non ha colto la ratio decidendi della sentenza di secondo grado, sollecita una diversa ponderazione delle prove che è inammissibile in Cassazione e, infine, non dà conto della proposta di definizione anticipata del ricorso.
I rilievi della proposta di definizione vengono, infatti, non solo condivisi, ma ad essi viene aggiunta anche la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Avv. Emanuela Foligno






