La Corte di Cassazione chiarisce in quali casi vi sia violazione del principio di autodeterminazione del paziente a causa di una mancata informazione

La Suprema Corte si è espressa con riguardo alla violazione del principio di autodeterminazione del paziente nella recente sentenza n. 17806/2020.

Il caso di specie riguarda una donna colpita da ictus cerebro-vascolare, che su indicazione dello specialista si era sottoposta all’esame angiografico carotideo digitale con liquido di contrasto, senza essere stata sufficientemente informata circa l’invasività di tale esame. Nel corso di questo esame si era verificata un’ischemia miocardica acuta che aveva procurato una grave emiparesi sinistra.

La paziente decise di adire il Tribunale di Cosenza a tutela dei suoi interessi. Tuttavia sia il giudice di primo grado che quello della Corte d’appello di Catanzaro rigettavano la domanda della ricorrente. La Corte territoriale infatti escludeva la presenza di una colpa medica. Rilevava il giudice del gravame che le condizioni della paziente a seguito dell’ictus erano particolarmente severe e che a seguito di una anamnesi delle condizioni generali della signora nulla induceva a ritenere l’esecuzione dell’angiografia un trattamento azzardato o pericoloso per la salute della paziente.

Aggiungeva la corte d’appello che nonostante il medico che aveva eseguito l’angiografia non avesse dimostrato di aver dato adempimento agli obblighi informativi, nulla nel comportamento della paziente lasciava presagire che se informata avrebbe rifiutato di sottoporsi all’angiografia.

La Corte di Cassazione chiamata a intervenire sul punto, chiariva che: “il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenza di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito ‘secundum legem artis’, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex articolo 1223 cc e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo preventivo- e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale”.

Il paziente che alleghi l’altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che:

  1. Il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
  2. Il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd vicinanza della prova,
  3. Il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità\opportunità dell’intervento operato dal medico costituisce eventualità non corrispondente all’id quod plerumque accidit.”

La Suprema Corte in ragione delle considerazioni sopra espresse ha rigettato il ricorso confermando la sentenza del giudice del gravame.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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