Nulla la sentenza che aveva visto soccombere il terzo trasportato di un veicolo che chiedeva all’Assicurazione il ristoro dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto.

Pertanto, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17915/2020 accogliendo il ricorso presentato dal terzo trasportato di un veicolo che aveva agito in giudizio nei confronti dell’Assicurazione del mezzo per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale. Nello specifico, mentre l’uomo si apprestava a salire su un’autovettura, la stessa veniva avviata con marcia inavvertitamente inserita, provocando un improvviso sobbalzo in avanti e causando la chiusura inaspettata dello sportello che schiacciava la mano destra dell’attore. A seguito dell’incidente, quest’ultimo riportava la frattura del IV e V metacarpo, dovendo sottoporsi a intervento chirurgico.

Il Giudice di Pace, pronunciandosi in primo grado, aveva accolto la domanda ritenendo che, trattandosi di sinistro stradale occorso all’attore quale trasportato, a norma degli artt. 141 CdA e 1681 c.c. doveva essere riconosciuta la responsabilità del vettore nella causazione del sinistro con conseguente obbligo risarcitorio della convenuta in relazione alla azione diretta proposta ex art. 141 CdA.

Inoltre, la convenuta non aveva assolto all’onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell’art. 2697 c.c. riguardo la pretesa di riduzione dell’entità del danno in relazione all’art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore).

Il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva riformato totalmente la sentenza impugnata dichiarando che la somma dovuta ai fini del risarcimento del danno subito dall’attore era stata completamente coperta dalla somma corrisposta dall’Assicurazione prima del processo in via transattiva; pertanto ordinava la restituzione delle somme maggiormente percepite, condannando il convenuto al pagamento delle spese di secondo grado, oltre alla restituzione delle somma percepita a titolo di rimborso delle spese legali per il primo grado di giudizio.

La Cassazione, tuttavia, ha sottolineato che, nel caso esaminato, essendosi celebrato l’intero giudizio in assenza del proprietario del veicolo danneggiante, doveva essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, co 3, c.p.c.

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