Respinta la pretesa risarcitoria di una donna che chiedeva il ristoro dei danni subiti in seguito a una caduta dovuta a una buca sul marciapiede

Con l’ordinanza n. 17921/2020 la Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che chiedeva il risarcimento monetario per i danni alla persona subiti dopo essere inciampata in una buca sul marciapiede di una strada comunale.

In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto una concorrente colpa della danneggiata, nel fatto di non avere usato la prudenza necessaria ad evitare una buca in gran parte visibile e dunque aveva ripartito la responsabilità dell’evento in misura eguale (50%) tra le due parti. L’ente pubblico, tuttavia, aveva proposto appello, assumendo, tra l’altro, che la condotta accertata come imprudente avrebbe dovuto comportare l’esclusione della propria responsabilità per fatto esclusivo del danneggiato. Tale tesi era stata accolta dal Collegio territoriale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la responsabilità da custodia del Comune.

Il Giudice di secondo grado aveva sottolineato come la responsabilità del custode sia esclusa quando il danno è dovuto al comportamento colposo del danneggiato; nella valutazione della condotta di quest’ultimo non conta l’imprevedibilità; nel senso che è sufficiente, da un punto di vista causale, il comportamento del danneggiato che abbia, per colpa, contribuito o determinato in esclusiva il danno.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la donna contestava questo principio, ossia assumeva che la Corte avesse escluso la responsabilità del custode per la presenza della buca sul marciapiede, semplicemente sulla base del rilievo che la condotta della danneggiata era stata imprudente, o meglio che costei avrebbe potuto evitare il danno avvedendosi del pericolo, ma senza considerare se questa condotta fosse per il custode, a sua volta imprevedibile, e tale dunque da integrare il caso fortuito.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso.

Con accertamento in fatto non sindacabile, infatti, Il Giudice di merito aveva ritenuto che la condotta della danneggiata fosse stata imprudente, e che una diversa attenzione avrebbe evitato il danno. Ciò posto, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in base al quale “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Nel caso in esame il concorso colposo escludeva, secondo l’accertamento effettuato dalla Corte di appello, la responsabilità del custode, a prescindere dalla imprevedibilità, in quanto incideva sul nesso causale escludendolo.

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