Autovelox: segnaletica coperta dalla vegetazione, annullato il verbale

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Eccesso di velocità dell’automobilista rilevato con apparecchiatura autovelox. Il verbale di infrazione viene annullato in quanto la vegetazione copriva la segnaletica dell’autovelox

La vicenda viene esaminata dal Tribunale di Cosenza (Sez. I, Sentenza n. 1280/2020 – Giudice Dott. Marletta) in funzione di Giudice d’Appello. Una automobilista ricorreva al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento del verbale per eccesso di velocità rilevata con autovelox e la relativa sanzione ed eccepiva la mancanza di adeguata segnalazione in quanto il pannello di avviso risultava coperto da alberi.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e confermava il verbale impugnato.

La donna presenta appello dinnanzi al Tribunale di Cosenza lamentando la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle immagini fotografiche prodotte in giudizio dalle quali emergeva che la segnaletica dell’autovelox, nel periodo di contestazione dell’infrazione stradale, non era visibile perché coperta dalla vegetazione.

Il Tribunale rileva che in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità con apparecchiature elettroniche, grava sul ricorrente provare l’inidoneità in concreto della segnaletica contestata.

A tale riguardo viene riconosciuto che la ricorrente ha fornito idonea prova della scarsa visibilità (all’epoca della infrazione contestata) della segnaletica del controllo elettronico della velocità in quanto la predetta segnaletica si trova adiacente alla vegetazione che nel periodo primaverile-estivo, essendo in pieno rigoglìo, copre completamente la cartellonistica.

Non costituisce, invece, evidenzia il Tribunale idonea prova contraria quella fornita dal Comune costituita da immagini fotografiche inerenti il periodo invernale che rammostrano la piena visibilità della segnaletica che preavvisa la presenza di autovelox.

La prova idoneamente fornita è quella che raffigura lo stato dei luoghi nel periodo di elevazione dell’infrazione stradale.

Il Giudice d’appello precisa quindi che l’avviso della presenza di misuratori elettronici della velocità deve essere posto in modo tale da garantire la corretta visibilità e percepibilità da parte degli automobilisti.

Tale circostanza rappresenta, ribadisce il Tribunale, un preciso requisito di legittimità del verbale di accertamento di infrazione stradale con la conseguenza che in difetto, il relativo verbale deve essere annullato.

Secondo il Tribunale, quindi, “deve essere accolta l’opposizione e annullato il verbale della Polizia Municipale per l’eccesso di velocità rilevato dallo strumento elettronico dovendosi ritenere che il trasgressore abbia fornito la prova della scarsa visibilità, all’epoca dell’infrazione contestata, della segnaletica relativa al controllo elettronico della velocità, essendo i relativi segnali collocati in vicinanza di vegetazione che in periodo estivo, ovvero in prossimità ed immediatamente dopo tale periodo, essendo in pieno rigoglio, copre con il suo fogliame la segnaletica collocata in loco”.

Il Tribunale di Cosenza, nella qualità di Giudice d’appello, accoglie l’opposizione dell’automobilista, annulla il verbale della Polizia Municipale e condanna il Comune al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.

La pronunzia in commento è in linea con i principi abbondantemente consolidati sull’art.142, comma 6bis, del Codice della Strada, ma ciò nonostante le impugnazioni dei verbali di accertamento davanti ai Giudici di Pace frequentemente vengono respinte, obbligando, così, gli automobilisti a proporre appello dinnanzi al Tribunale.

Avv. Emanuela Foligno

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