Un avvocato corrotto lede l’immagine dell’intero ceto forense, perciò va radiato dall’ordine. Lo stabilisce il Cnf con sentenza n. 74/2017.

Un avvocato corrotto, che venga riconosciuto tale e condannato quindi per corruzione, non può continuare a far parte dell’ordine forense.
I professionisti che si rendono colpevoli di tale reato ledono l’immagine dell’intera categoria. Per questo vanno radiati dall’ordine.
Lo stabilisce il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 74/2017. La gravità del reato e l’eco mediatica che deriva, rendono l’avvocato incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne previsto dall’art. 8 della legge 247/2012.

Ecco cosa si legge nella sentenza.

L’apporto, accertato irrevocabilmente – dall’avvocato – al gravissimo episodio corruttivo che ha avuto un amplissimo eco mediatico ed è entrato nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a vari livelli, non può che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave secondo quanto deciso dal C.O.A di Roma.
L’apprezzamento del disvalore della condotta dell’Avv. deve essere fatta tenendo conto dei comportamenti dell’incolpato gravissimamente lesivi dei precetti deontologici, il cui rispetto deve presiedere il comportamento dell’avvocato, dall’eccezionale clamore mediatico suscitato dalla vicenda, del danno arrecato alla immagine ed alla dignità dell’intero ceto forense, della reiterazione degli episodi in un rilevante arco temporale e dell’allarme sociale determinato dal professionista con la sua condotta.
Tutti tali elementi giustificano la scelta della radiazione quale sanzione adeguata per la violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza”.
Ancorché l’episodio non abbia portato, in virtù dell’applicazione della prescrizione, ad alcuna conseguenza sul piano disciplinare pur tuttavia il relativo processo penale,”che costituisce una macchia per il professionista sul piano personale-professionale – scrive il Cnf – si è inserito in un quadro di riferimento dal quale emerge la figura di un avvocato incline a violare anche la legge penale traendo origine ed occasione di comportamenti illeciti proprio dal ruolo svolto nel contesto della giurisdizione”.
Prescindendo dunque dalle suesposte considerazioni “l’enorme gravità del reato accertato nella fattispecie, la spiccata intensità del dolo, la propensione a delinquere di chi, dopo aver effettuato un giuramento, abbia venduto la propria professionalità, indipendenza e correttezza costituiscono elementi insuperabili tali da inibire ogni disquisizione favorevole“.
 
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