Bacio sulla bocca e palpeggiamenti su minorenne: è violenza sessuale?

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La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in materia di violenza sessuale, occupandosi del caso di un uomo che aveva costretto una minorenne a farsi baciare sulla bocca e a farsi palpeggiare una coscia.

Bacio sulla bocca e palpeggiamenti, possono configurare il reato di violenza sessuale? Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 29235 del 13 giugno 2017.

Con tale pronuncia, i giudici si sono occupati di un caso che ha coinvolto una minore.

Secondo la Cassazione, bacio sulla bocca e palpeggiamenti rappresentano delle condotte chiaramente volte a soddisfare gli impulsi sessuali di chi le compie.

Nel caso in esame di cui si sono occupati i giudici, il Tribunale di Locri aveva condannato un imputato per il delitto di violenza sessuale aggravata (artt. 609 bis c.p. e 609 ter c.p.).

L’uomo era stato accusato per aver indotto una minorenne a subire atti sessuali, consistiti “nel baciarla sulla bocca e, contemporaneamente, nel toccarle una coscia”.

Nello specifico, il fatto era stato commesso dietro un palco che era stato costruito per i festeggiamenti della festa patronale del paese.

Secondo il Giudice, l’imputato aveva approfittato delle particolari condizioni dei luoghi. Questi avrebbero ostacolato la difesa della piccola.

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado.

Questa ha riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante del “fatto di minore gravità” e rideterminato la pena applicata.

Ritenendo la condanna ingiusta, l’imputato si è rivolto in Cassazione, per ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, i Giudici dei precedenti gradi di giudizio avrebbero erroneamente fondato la loro decisione sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

A suo avviso, tali dichiarazioni non potevano considerarsi attendibili. Ciò dal momento che la minore non era in grado di esprimersi verbalmente, a causa di un deficit intellettivo.

Il ricorrente ha precisato che “l’età infantile della minore e le sue lacune espressive ed intellettive” erano talmente gravi “da farla assimilare ad una bambina di quattro anni”.

Pertanto, a suo avviso, le sue dichiarazioni dovevano considerarsi “sostanzialmente prive di qualunque valore probatorio”.

Il ricorrente ha poi sostenuto che i Giudici non avessero valutato se la sua condotta fosse stata diretta “a raggiungere l’appagamento dei propri istinti o impulsi sessuali in violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale”.

E ciò dal momento che tale fattore rappresenta un presupposto essenziale per la configurabilità del reato di violenza sessuale.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso dell’imputato. Questo è stato ritenuto “manifestamente infondato”.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva del tutto correttamente riconosciuto che bacio sulla bocca e palpeggiamenti sono idonei ad integrare la fattispecie della violenza sessuale.

Inoltre, la condotta descritta nel capo di imputazione rientrava nella nozione di “atto sessuale”. Questo è definito dalla stessa giurisprudenza della Cassazione come quella condotta che sia finalizzata a soddisfare gli impulsi sessuali dell’autore del gesto. O, comunque, a incidere nella sfera sessuale della persona offesa, limitando la sua libera autodeterminazione.

Di conseguenza, secondo la Corte, il Giudice, al fine di qualificare una condotta come “atto sessuale”, “non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto (…) dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato”.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato che la condotta posta in essere dall’imputato

era pienamente idonea a realizzare “una intrusione nella sfera sessuale della bambina” e, dunque, potevano pacificamente essere qualificate come “atti sessuali”.

Alla luce di quanto enunciato, la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

 

 

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