Una ordinanza della Cassazione ha precisato in che modo bisogna valutare il risarcimento dei danni da immissioni da lavori edili, fornendo precisazioni sul limite di tollerabilità.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 6136/2018 ha fornito chiarimenti sul risarcimento relativo ai danni da immissioni da lavori edili.

In che modo si “calcola” il limite di tollerabilità?

Ebbene, per i giudici, la tollerabilità delle immissioni deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle condizioni dei luoghi e delle attività che si svolgono nella zona.

Il limite di tollerabilità ex art. 844 c.c., infatti, non ha carattere assoluto.

Nella vicenda in esame, i giudici hanno respinto il ricorso di una donna volto al risarcimento per i danni subiti a causa di immissioni da lavori edili ad opera del proprio vicino di casa.

Quest’ultimo, aveva effettuato lavori edili e, pertanto, aveva accumulato sotto le finestre dell’attrice alcuni mobili.

Tale circostanza aveva fatto scattare la domanda risarcitoria ex art. 844 c.c.. Tale norma disciplina le immissioni da lavori edili. Quindi di fumo e calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che derivino dal fondo del vicino e che devono essere impedite da questi se, avuto anche riguardo alla condizioni dei luoghi, superino la normale tollerabilità.

La domanda risarcitoria della signora è stata respinta dalla Corte d’Appello. A quel punto, la stessa ha deciso di ricorrere in Cassazione sostenendo che, nel ritenere la domanda sfornita di prova, il giudice a quo avesse travisato il contenuto dell’istruttoria espletata in prime cure.

Secondo la difesa, la normale tollerabilità delle immissioni da lavori edili non può essere desunta dalla normalità dell’attività che le origina.

Bensì, questa va dedotta dagli effetti prodotti nei vicini, in relazione alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo.

Gli Ermellini, respingendo in toto il ricorso, hanno ricordato come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dia luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per Cassazione. Non solo.

Anche la doglianza in punto di tollerabilità delle immissioni viene ritenuta inammissibile.

Nello specifico, la tollerabilità o meno delle immissioni da lavori edili va valutata caso per caso.

E, soprattutto, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle “condizioni dei luoghi” (art. 844 c.c.). E, quindi, anche della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera.

Il limite di tollerabilità delle immissioni, conclude l’ordinanza, non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale. Questa è variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.

Spetta al giudice di merito accertare il superamento della normale tollerabilità, con giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto l’accumulo di masserizie sotto le finestre della signora estraneo alla fattispecie di cui all’art. 844 c.c. e, in ogni modo, giustificato dall’esecuzione di lavori edili.

 

 

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