Bambino gioca in strada e provoca la caduta di un passante, genitori condannati a risarcire il danno

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Giocando in strada con un pallone, un bambino provoca la caduta di una passante: i genitori devono risarcire il danno per oltre 11 mila euro (Cassazione civ., sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27061).

I fatti

La vittima, mentre camminava per strada, nelle prime ore pomeridiane, viene urtata da un bambino di circa undici anni che sta giocando a pallone con dei coetanei. Il Tribunale di Trani condanna i genitori del bambino a rifondere i danni fisici e le spese di causa, per oltre 11 mila euro.

La Corte d’appello di Bari, adita dai genitori del minore, ha rigettato l’impugnazione con sentenza n. 1305 del 12/09/2022 confermando in toto il primo grado.

La vicenda approda in Cassazione

I ricorrenti censurano la sentenza perché i Giudici d’appello avrebbero confermato la valutazione delle prove offerta dal Tribunale in tal modo confermando la responsabilità dei genitori del minore sulla base di una interpretazione errata dell’art. 2048 cc, con riguardo alla prova liberatoria.

La doglianza è inammissibile, in quanto, a parte il riferimento all’oggetto della prova liberatoria che deve essere resa dai genitori del minore, secondo il disposto dell’art. 2048, comma 3, cc, si chiede un riesame complessivo della valutazione delle prove effettuata dai Giudici del merito.

L’art. 2048 cc prevede una responsabilità diretta per fatto (anche) proprio dei genitori che concorre con quella del minore per non avere essi, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, rapportato alle esigenze e al carattere del minore, impedito il fatto dannoso.

Entrambi i Giudici di merito hanno adottato una motivazione del tutto conforme in punto di fatto e di diritto e il ricorso non offre alcuna diversa ricostruzione fattuale che non sia già stata scrutinata.

Quando la valutazione delle prove del Giudice è censurabile in Cassazione

Ad ogni modo, la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del Giudice è censurabile in Cassazione solo:

  • a) se il Giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale).
  • b) Se il Giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi).

Pertanto, le censure sollevate dai genitori del bambino sono inammissibili e la Cassazione ribadisce che la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del Giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Cassazione.

Alle parti è totalmente interdetta la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le valutazioni discrezionali.

Avv. Emanuela Foligno

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