Tutti i lavoratori esposti ad amianto in concentrazioni superiori alle 100 fibre litro  nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni hanno diritto a vedersi rivalutato l’intero periodo con il coefficiente 1,5, in base all’art. 13 co. 8 L. 257/1992 a titolo di risarcimento per i danni comunque subiti anche in assenza di patologia[1].
La disciplina è stata modificata con l’art. 47 DL 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326 del 23.11.2003, la quale ha stabilito la riduzione del coefficiente ad 1,25, utile solo alla maggiorazione della prestazione previdenziale, ma non per anticiparne la decorrenza, e per di più ha imposto l’onere del deposito della domanda all’INAIL (art. 47 co. 1) entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo (art. 47 co. 5), pena la decadenza dal diritto alla rivalutazione contributiva.
In sede di conversione è stata poi aggiunta la norma di cui all’art. 47 co. 6 bis, che recita: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
A un mese di distanza, il legislatore è intervenuto ancora per ampliare le maglie di coloro ai quali non si applica la nuova e meno favorevole normativa, con l’art. 3 co. 132 L. 350/2003, che recita:
“In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.
Queste norme ampliano la portata ed il numero dei casi per i quali non si applicano le nuove disposizioni, ivi compreso il regime decadenziale di cui all’art. 47 co. 1 e co. 5 L. 326/2003, che imponeva la domanda all’INAIL entro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato che la precedente normativa continua ad applicarsi ad un gran numero di casi: (i) a coloro che fossero già in pensione alla data del 02.10.2003; (ii) a coloro che avessero già risolto il rapporto di lavoro per collocarsi in pensione alla data del 02.10.2003; (iii) a coloro che avessero ottenuto, alla stessa data, la certificazione di esposizione e/o l’accredito delle maggiorazioni dall’INPS (per coloro ai quali si applicava la precedente disposizione si riteneva non fosse necessaria la domanda amministrativa né all’INPS né all’INAIL[2]); (iv) nel caso in cui l’avente diritto avesse già depositato la domanda di certificazione all’INAIL[3]; (v) nel caso di già avvenuto deposito di domanda all’INPS prima del 02.10.2003 (come confermato da Cass. Sez. Lav. sentenza n. 15008/2005); (vi) negli altri casi stabiliti dall’art. 47 co. 6 bis L. 326/2003 e dall’art. 3 co. 132 L. 350/2003.
Vi è dunque una larga platea di lavoratori esposti ad amianto che si trovano nelle condizioni di diritto a vedersi applicata la precedente e più favorevole normativa di cui all’art. 13 co. 8 L. 257/1992, cui tuttavia si continua ad eccepire da parte dell’INPS l’avvenuta decadenza per il mancato deposito della domanda di certificazione all’INAIL, che costituisce un onere a carico soltanto di coloro per i quali si applichi la nuova normativa.
Queste eccezioni formulate abitualmente dalla difesa INPS sono palesemente infondate, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è venuta ormai a consolidare.
L’INPS di Bolzano, infatti, aveva impugnato la decisione del Tribunale di Bolzano che, sulla base delle difese dell’Avv. Ezio Bonanni, aveva rigettato l’eccezione di decadenza semestrale formulata in relazione alle domande di un gruppo di lavoratori i quali avendo depositato la domanda all’INAIL prima del 02.10.2003, avevano ritenuto non fosse loro onere depositarla di nuovo.
La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha rigettato l’appello formulato dall’INPS, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, rispettivamente con la sentenza n. 15/2015, che ha definito il giudizio n. 63/2013 e con la sentenza n. 19/2015, che ha definito la causa RG 62/2013.
Tuttavia, ci sono dei casi come quello in esame in Cass. Sez. Lav., sent. n. 24998/2014 (che ha annullato la decisione di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la decadenza per mancato deposito di domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 per un lavoratore pensionato prima del 02.10.2003), alcune Corti territoriali come quella di Napoli applicano la norma di cui all’art.1 n.1 del DM 27.10.2004, di natura regolamentare, in contrasto con l’art. 47 co. 6 bis L. 326/03 e l’art. 3 co. 132 L. 350/03, e dichiarano la decadenza per il mancato deposito della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, quando invece ciò non costituiva un onere per tutti quei lavoratori ai quali non si applica la più recente disciplina.
La questione non è di poco conto perché la declaratoria di decadenza semestrale ex art. 47 commi 1 e 5 L. 326/03 porta alla perdita del diritto al risarcimento previdenziale.
Già il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 743 del 27.09.2012 (Giudice Dott. Francesco Colella) aveva continuato nel solco tracciato dalla legge (art. 47 co. 6 bis L. 326/03 e art. 3 co. 132 L. 350/03) in forza del quale per l’applicazione della disciplina previgente non ci fosse alcun obbligo di domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.05, e non trovasse applicazione la disciplina della decadenza speciale, con disapplicazione della norma di cui al DM 27.10.2004, fonte meramente regolamentare attuativa delle disposizioni di cui all’art. 47 DL 269/2003, convertito nella legge 326/03.
È stato, infatti, di recente ritenuto da Cass. 25.11.2014 n. 24998 e Cass. 25.03.2015 n. 5928 ed ex multis che il DM 27.10.2004, allorché ha previsto all’art.1 “l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (15.06.2005), non potesse che muoversi nel solco tracciato dalla legge, con la conseguenza che essendo fonte meramente attuativa, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 giorni) introdotto dal DL 269/03, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.
In sostanza, il decreto ministeriale quando fa riferimento al termine di 180 giorni ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, del comma 6 bis dell’art. 47 della legge 24.11.2003 n. 326 (e cioè a coloro che abbiamo già maturato, alla data del 02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 co. 8 L. 27.03.1992 n. 257, ha introdotto – quale fonte secondaria avente un ambito limitato alla mera attuazione della disciplina specifica di cui al DL 269/03 – un istituto eccezionale quale è appunto la decadenza speciale in contrasto con la fonte primaria, che peraltro non prevede espressamente che la fonte secondaria possa avere una portata innovativa rispetto all’assetto già delineato, ed anzi, è in contrasto con l’art. 47 co. 6 bis, norma aggiunta in sede di conversione).
Come già chiarito dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di magistratura del lavoro con sentenza n. 743/2012, poiché il DM ha adottato disposizioni in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest’ultimo previsto, la norma che impone la decadenza deve essere disapplicata.
Infatti, la salvezza delle previgenti disposizioni non riguarda soltanto la disciplina sostanziale dei benefici (e cioè il coefficiente 1,5, utile anche per maturare anticipatamente il diritto a pensione), ma anche gli adempimenti formali per il loro conseguimento.
La Corte di Cassazione stabilisce dunque che per tutti i casi ricadenti nella “previgente disciplina” in virtù di espressa previsione di legge, non è alla decadenza “speciale” di cui al DL 269/03 (con riguardo alla domanda INAIL) che occorre fare riferimento, ma a quella generale di cui all’art. 47 del DPR 30.04.1978 n. 639, come convertito dall’art. 4 del Decreto 19.09.1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1992 n. 438 (con riguardo alla domanda all’INPS).
Tant’è vero che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 24998/04 ha così stabilito:
Ma la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.
Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto – da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 – un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all’assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall’altra, non solo non prevede analoga decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione – art. 47, comma 6 bis cit.).
Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest’ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato.
Con riguardo alla fattispecie in esame va allora ritenuto che, ricadendo la stessa nella “previgente disciplina” in virtù di espressa previsione di legge, non è alla decadenza “speciale” di cui al D.L. n. 269 del 2003 che occorre fare riferimento ma a quella “generale” di cui al D.P.R. 30 aprile 1979, n. 639, art. 47 come sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, (che, come da questa Corte già da tempo precisato, per l’ampio riferimento alle “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, si riferisce a tutte le pretese azionate dall’interessato contro l’I.N.P.S. in tale materia, e quindi anche a quelle nelle quali sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma precipuamente l’esistenza stessa del diritto fatto valere – cfr. Cass. 5 aprile 2004, n. 6646 -, pretese tra cui rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali e dei correlati benefici in termini di “quantità” del trattamento pensionistico – cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685; Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052; Cass. 8 giugno 2012, n. 9348 e numerose altre successive -).
La Corte di Appello di Trento, anche nella sua sezione distaccata di Bolzano, ha avvalorato le tesi espresse dell’Avv. Ezio Bonanni rispettivamente con decisione due decisioni dell’11.03.2015 (procedimento n. 62/2013, estensore Dott.ssa Claudia Montagnoli e n. 63/2013, estensore Dott. Lukas Bonell).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5928/2005 (la quale pur confermando la decisione della Corte di Appello di Roma, ha comunque dato atto nella parte motiva che la legittimità della decisione si basava sul fatto che nel caso in esame doveva essere applicata la nuova normativa) e quindi la decadenza per il mancato deposito della domanda all’INAIL entro il 15.06.05 può essere dichiarata solo nel caso in cui trovi applicazione il nuovo regime di cui all’art. 47 co. 1 L. 326/03 e non si applica in tutti quei casi in cui il lavoratore esposto ad amianto ha diritto a vedersi applicata la precedente e più favorevole disciplina di cui all’originaria formulazione dell’art. 13 co. 8 L. 257/92.
[1] Recentemente la Corte di Cassazione ha accolto le tesi dell’Autore ed ha confermato la natura indennitario-risarcitoria del diritto: tra le tante, Cass. Sez. Lav. n. 2351 del 09.02.2015.
[2] Cass. Sez. Lav., sentenza n. 21862/ 2004; Corte Costituzionale, sentenza n. 376/2008. Successivamente, nel 2012 la Corte di Cassazione ha modificato la sua giurisprudenza e ha ritenuto che per ottenere l’accredito della maggiorazioni amianto fosse comunque necessaria una specifica domanda amministrativa anche distinta da quella di pensione (Cass. 11399 e 11400 del 2012 ed ex multis).
[3] Dovendosi per di più ritenere illogico che ci fosse l’obbligo di deposito di una nuova domanda quando già era in corso un procedimento di certificazione (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 743/2012; Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, sent. n. 15/2015, che ha definito il giudizio n. 63/2013 e sent. n. 19/2015 che ha definito la causa RG 62/2013.

Avv. Ezio Bonanni

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24 Commenti

  1. Nel 1994/95 presentai istanza,motivandola all,Amministrazione GDF.da cui dipende o,come pilota di elicotteri per aver i benefici per essere stato in siti (aeroporti hangar e palazzine) con copertura di amiAnto.Ancor tutt’ora dall’Inail di Bari non ho avuto ancora risposta.Attualmente sono in pensione e non ho beneficiato di alcun beneficio.Grazie e chiedo scusa Se potete darmi un via possibile da perseguire

    • Gentile signor Francesco, grazie per averci scritto.
      ha già preso contatti con l’avvocato Ezio Bonanni?
      Le va di raccontare la sua storia attraverso Responsabile civile?
      Se ci manda i suoi recapiti le telefoneremo al più presto.
      La redazione

  2. Ho lavorato dal ’96 al ’06 all’esposizione dell’amianto. Dopo aver fatto causa mi hanno riconosciuto dieci anni di abbuono per la pensione. La causa è durata molto e sono andato in pensione con 41 anni di lavoro quindi non ho usufruito del beneficio dell’amianto.
    Dei dieci anni non utilizzati ho la possibilità di chiedere una rivalutazione sulla pensione attuale?
    Grazie per il vostro tempo

    • ho lavorato dal 1975 al 1996 presso i cantieri navali di ostia con esposizione allamianto mi anno riconosciuto 934 settimane , nel 2013 ho vinto la causa ma essendo andato in pensione con il massimo di 40 anni nel 2009,non ho usufruito di niente. credo di avere il diritto almeno di un ricalcolo retributivo del coifficente del 1,25. distinti saluti

      • Sono andato in pensione ott. 2008 con 40 anni di contributi Tetto max x uscire dal lavoro, in primavera 2009 mi sono arrivati 5 anni e mezzo di amianto e non usufruiti e possibile integrarli su pensione?

        • In pensione dal 2008 con 40 anni di contributi (Tetto massimo) nel 2009 mi sono arrivati 5,5 anni di contributi amianto, e possibile integrarli e cioe rivalutare la pensione..? Grazie

    • Buon giorno sono Daniele Pierino, ho mandato in data 18 -12-2017 e 16-01-2019 n. 2 commenti con lo stesso significato riguardante contributi di amianto da integrare (se possibile) su pensione che percepisco da ex lavoratore dipendente, mi scuso per il disturbo e vi ringrazio . Buon giorno

  3. Gentilissimo staff scrivo da Bernalda in provincia di Matera. Mi scuso per questa mia mail ma dopo tanto mi rivolgo a lei. Ho lavorato per circa 30 anni in val basento pisticci scalo in un impianto di polimerizzazione e filatura nylon nei reparti dove ho lavorato tutti hanno ottenuto il riconoscimento per esposizione amianto. Io purtroppo non ho fatto la domanda in quanto del periodo 1982-92 non avevo i 10 anni necessari di esposizione. Poi nel 2005 non ho di nuovo fatto la domanda in quanto ero in missione in Polonia . Al mio ritorno la domanda non si poteva più fare. Ora mi trovo in mobilità e ho 54 anni. Fra circa due anni e mezzo finirò la mobilità e’ mi troverò in mezzo a una strada con due figli all’università . Inoltre da circa quattro anni sono sottoposto a sorveglianza sanitaria presso l’ospedale Madonna delle grazie di Matera dove mi hanno riscontrato anche un nodulo che per ora sembra non dare problemi. Mi sembra ingiusto che dopo tutti questi anni non posso in alcun modo fare domanda. Forse non mi rimane che sperare che mi ammali solo in quel modo e’ sicura la pensione.

  4. Salve Carmelo.
    Mi arrivano risposte sui commenti di altre persone e sul mio non ho avuto risposta. Se gentilmente avete tempo di mandarmi qualcosa a riguardo ne sarei molto felice.
    Grazie, Aldo
    Riferimento al mio commento del 13/5/16

    • Caro Aldo sono sorpreso che non abbino risposto. Passo il suo “quesito” all’avv. Assennato
      Cari Saluti
      CG

    • Ecco aldo la risposta dell’Avvocato:
      “Caro dottore, in ordine alla richiesta inviatami il 1.agosto sono a confermarti che essendo il numero massimo di anni pari a 40, purtroppo non vi è nulla da rivendicare”.
      Avv. Silvia Assennato

  5. Ho fatto causa all INPS avendo lavorato come lavoratore dipendente metalmeccanico a contatto con polveri di amianto dal 1985-2003 emi e sOno stati riconosciuti tutti gli anni con coefficiente 1,25 con rivalutazione contributiva.
    La mia domanda è rivalutazione contributiva significa che andrò in pensione prima?

  6. Sono ex marittimo, Comandante Marina Mercantile in pensione dal 09/2005. Dalla stessa data ho fatto richiesta all’Inail di rivalutazione periodi d’imbarco per aver lavorato in ambiente amianto. Le risposte IPSEMA (Ns. assicurazione) sono state tutte negative motivandole che la mia categoria non rientrava nei lavoratori in ambienti di 100 fibre/Mc, come se io abitassi a Cortina. Ho fatto azione legale al tribunale del lavoro nel 2013.Il 16/9/2016 la sentenza di 1° grado. Il mio ricorso è stato dichiarato improponibile in quanto nel 2005, la mia domanda è stata fatta solo all’Inail e non all’Inps. In quel periodo, l’inoltro all’Inps doveva farlo l’inail, infatti sulla domanda da me fatta c’erano 2 indirizzi : 1° all’Inail, 2° all’Inps. Ora dal 2015, svariate sentenze di cassazione dicono che occorreva farla anche all’Inps. Ora vorrei andare in appello, cosa mi consigliate. Il Giudice ha ammesso che l’unico difetto è stato questo procedurale. Pensate che ho presentato 3 testimoni, miei colleghi, di cui ad uno gli è stato conosciuta l’integrazione per amianto, questo risulta agli atti.
    Grazie per il consiglio.
    Carlo

    • Caro Carlo giro la email al ns giurista esperto, informando che lo stesso domani pubblicherà un articolo specifico
      Cari Saluti
      CG

  7. Mi è stato riconosciuto dopo sentenza del tribunale l’esposizione all’amianto dal 1982 al 1993 per 552 settimane. Mi è stato riconosciuto in percentuale 1,25 anzi che 1,5 con la motivazione che la mia domanda è stata presentata dopo il 2003 ma entro il 2005. Premesso che i miei colleghi con i quali abbiamo fatto lo stesso percorso gli è stato riconosciuto 1.5 ho recentemente trovato dei fax targati 2000 che indicano la domanda per l ‘amianto al coefficente 1,5 sia all INPS che all inail quest’ultima in possesso di questi fax per i quali io stesso li ho visti nel mio fascicolo in loro possesso. Vorrei sapere se quindi posso anche io come tutti i miei colleghi posso usufruire delle condizioni più favorevoli

  8. Salve,sono un lavoratore metalmeccanico,dal 1987 lavoro in un abiente mai bonificato dalle polveri di amianto,tuttavia sono stato riconosciuto attraverso una sentenza dal 1987 al 2000,ma con coefficiente 1,25 pur avendo la certificazione dell’inail rilasciata a seguito di domanda effettuata entro il 15 giugno 2005,ma dopo il 2003.Alla maggiorparte dei miei colleghi gli è stato riconosciuto il coefficiente 1,5,io impugnando la sentenza ho possibilità di vedermi riconosciuto il coefficiente in vigore nel periodo che sono stato esposto per la legge.

  9. Salve sono nato il 01/03)1951, il 01/01/2004 sono andato in prepensionamento con 34 anni e 6 mesi di contributi, il 01/07/2004 sono andato in mobilità con la Legge_223_91 fino al 07/08/2008, da qui sono andato in pensione con 38 anni e 6 mesi di contributi, prima di ottobre del 2003 avevo avanzato domanda di riconoscimento per esposizione all’amianto sia all’Inps che all’Inail
    il 06/2014 il giudice mi a dato sentenza favorevoli di 641 settimane per esposizione all’amianto, il 07/2014 l’Inps mi riconosceva 74 settimane, in questo modo ho raggiunto il massimo di 40 anni ricalcolandomi la mia pensione dal 07/2008, volevo sapere se con questa legge (Legge 24 novembre 2003, n. 326 art 47 comma 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.) posso avere dei benefici a mio favore visto che i contributi della mobilita erano meno favorevoli di quelli da me versati? grazie Gaetano

  10. Salve sono Giuseppe ho 58 anni nel 2010 ho vinto causa amianto da 1980 a Giugno 1999 in pertusola sud di Crotone.Ho fatto causa per il riconoscimento amianto ed ho vinta la causa nel 2010 con art.47.Adesso lavoro co un ente regionale e sono iscritto a enpdap anche se adesso e lo stesso ente. Con la legge di stabilià 2015 hanno fatto una legge, che chi ha vinto la causa amianto con art. 47 presentando la sentenza a inps gli riconoscevano art. 13. Ho presentato la senetnza nel Gennaio 2016,dopo mesi mi rispondono negativamento: dicendomi che non rientravo dicendomi che no spetta a chi non e iscritto all’assicurazione generale obligatoria inail. Cose che io lo sono sempre stato, ho presentato ricorso amministrativo come dice la legge e son 10 mesi che no ricevo nessuna risposta. Siccome faccio autista di pale meccaniche ed ho problemi con la shhiena ed ho 38 anni di lavoro questo art.13 mi spetta grazie

  11. Buona sera,ho lavorato in una vecchia fabbrica con coperture in eternit per ventuno anni,e ,dato che tali coperture erano in precarie condizioni,c’erano infiltrazioni d’acqua e di conseguenza anche di micro particelle,avrei diritto a un risarcimento di rivalutazione di anni?
    Distinti Eddy 1

  12. Buongiorno, mi chiamo Giannetto Giovanni e chiedo gentilmente se posso mandarVi una lettera dove espongo il mio problema. Gentilmente se mi favorite una e mail la mando come allegato, anche perche’ non mi permette di incollarla. Grata di una Vs fattiva risposta.
    Cordiali saluti Giovanni Giannetto

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