Confermata l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede per il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via senza sistemi di chiusura

La Suprema Corte, con la sentenza n. 25035/2020 si è pronunciata sul ricorso di un imputato condannato in sede di merito per il furto di una bicicletta parcheggiata in strada, con l’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede.

Nel rivolgersi alla Cassazione l’uomo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., giacché a suo avviso il bene non era esposto né per necessità, né per consuetudine alla pubblica fede. A sostegno del suo assunto, il ricorrente evidenziava la circostanza della mancata assicurazione del velocipede con una chiusura, della durata prolungata della sosta e della presenza di un impianto di videosorveglianza.

Di conseguenza, chiedeva la derubricazione della fattispecie aggravata in quella semplice, con conseguente proscioglimento per mancanza di querela.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato e confermando che il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via integri l’aggravante in questione.

Infatti – rilevano dal Palazzaccio – “nel caso di una bicicletta, a ben guardare, non è un comportamento più o meno consolidato negli usi delle persone a giustificarne l’esposizione alla pubblica fede, quando il detentore l’abbia impiegata come mezzo di trasporto per raggiungere una destinazione diversa dalla propria abitazione e relative pertinenze (un negozio, un ufficio, l’appartamento di un conoscente, oppure – come nella fattispecie concreta qui in esame – una biblioteca), bensì la pratica necessità che egli la lasci lungo la pubblica via, essendo certamente impossibilitato a portarsela dietro”.

“Può esservi o non esservi consuetudine, semmai, nell’apprestare sistemi di tutela contro il furto, appunto per impedire che altri se ne impossessino: ma ciò – prosegue la Cassazione – non implica conseguenze di sorta sull’indefettibile e presupposta necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede, e non già perché esiste una consolidata abitudine in tal senso, bensì perché non sarebbe possibile fare altrimenti, quanto meno per elementare ragionevolezza (un ciclista potrebbe anche sollevare la sua bici da corsa o mountain bike e salire le scale di un palazzo, ma si tratterebbe di condotta francamente assurda)”.

Non smentisce la validità di tale ragionamento la circostanza – addotta dal ricorrente – che vi fossero impianti di videosorveglianza in zona.

“La circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di tal fatta, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante”.

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