La messa a disposizione di un parco giochi, a perfetta regola d’arte, non implica, a carico del titolare, alcun obbligo di sorveglianza sui minori che usano le attrezzature: nessun risarcimento al genitore della bimba di due anni caduta da uno scivolo

La vicenda

Il ricorrente aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni per le lesioni che la propria figlia aveva patito, cadendo da uno scivolo, ubicato all’interno di un parco giochi. L’esponente aveva dichiarato di aver affidato la figlia, all’epoca di soli due anni, al controllo del personale dell’area ludoteca, il cui accesso era interdetto ai genitori. Da quanto affermato, però, la bimba era sfuggita alla sorveglianza, e priva della dovuta assistenza, era salita su uno scivolo, peraltro, riservato ai bambini di età superiore, dal quale cadeva riportando la frattura della “metafisi distale di femore destro”.

Secondo la società convenuta l’incidente si era verificato a causa della sola condotta colposa della minore, non essendo stati riscontrati né malfunzionamenti della giostra o guasti tecnici; la bambina, in base al regolamento, non avrebbe potuto utilizzare lo scivolo ubicato nell’area destinata ai bambini più grandi e, in ogni caso, era compito dei genitori evitare il predetto accesso.

Il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (Seconda Sezione, sentenza n. 2625/2019) che, all’esito dell’istruttoria, ha rigettato la domanda attorea per le ragioni che seguono.

Dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti, era facile notare la presenza all’esterno dell’area giochi, del regolamento della ludoteca che riportava la seguente scritta: “è obbligatoria la permanenza dei genitori negli spazi preposti. La direzione declina ogni responsabilità per i bambini lasciati incustoditi; “i minori possono utilizzare le attrazioni presenti solo dietro la supervisione dei genitori 0 di chi ne fa le veci”.

Peraltro, da quanto affermato dallo stesso genitore, la bimba era caduta nell’usare lo scivolo riservato ai soli minori di età superiore; in altre parole, l’incidente si era verificato nell’area destinata ai bambini dai 4 ai 12 anni.

Sotto altro profilo, erano rimaste sfornite di prova le allegazioni attoree in ordine all’affidamento della minore al personale della convenuta; al contrario, da quanto accertato, alla sorveglianza dei minori erano tenuti unicamente i genitori; e neppure era stato provato che l’area giochi, al momento del sinistro, fosse sovraffollata e/o che vi fossero insidie al suo interno.

Per tutte queste ragioni e in virtù del richiamato regolamento, l’adito Tribunale ha ritenuto di non poter condividere l’assunto secondo il quale, oltre all’obbligo di porre a disposizione dei bambini accompagnati da adulti in strutture ludiche pienamente funzionanti, la società titolare dell’area giochi fosse tenuta all’ulteriore obbligo di sorveglianza, non della struttura in sè o della non pericolosità dei giochi, ma dei bambini in quanto intenti ad utilizzare giochi.

La caduta della bimba è stata, pertanto, imputata al caso fortuito, ovvero alla condotta della stessa danneggiata, non sussistendo né un malfunzionamento del gioco, e/o un’insidia nascosta, o un’eccessiva presenza di bambini all’interno dell’area.

Al riguardo, il giudice campano ha richiamato un precedente analogo della Suprema Corte, ove si è detto che “la caduta di un bambino di tre anni e mezzo di età da uno scivolo in ora notturna è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza. Il fatto che ai piedi dello scivolo vi sia una buca o una conca, un avvallamento che aumenta il rischio di cadute pericolose non fa che rendere ancora più prevedibile l’evento dannoso; sicché aumentano le probabilità che la cooperazione colposa del soggetto danneggiato – nel caso, degli adulti tenuti alla vigilanza sul bambino – possa avere un’efficacia causale del tutto assorbente ai sensi dell’art. 1227 c.c., assumendo la cosa il ruolo puro e semplice di occasione dell’evento” (Cass. 11657/2014).

In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino così piccolo, all’epoca la minore aveva appena due anni, in un’area giochi e gli consente di giocare su di uno scivolo destinato ai bambini più grandi, deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si sia verificata, a causa della mancata vigilanza sul bambino che egli stesso era tenuto ad osservare.

In un altro caso, relativo a quello di un minore caduto da un’altalena in un giardino comunale (sentenza 6 agosto 1997, n. 7276), la Cassazione ha escluso la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sul semplice rilievo che l’altalena, pur presentando in astratto qualche elemento di pericolosità, era comunque adeguata agli standard dei manufatti del genere destinati ai parchi giochi. Come anche è stato affermato che la messa a disposizione di un parco giochi, a perfetta regola d’arte, da parte del titolare di un ristorante non implica, a carico di costui, alcun obbligo di sorveglianza sui minori che usano dette attrezzature.

Avv. Sabrina Caporale

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