La mera disattenzione della vittima caduta su un sampietrino basculante non necessariamente integra il caso fortuito, in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa

La caduta sull’attraversamento pedonale

Un’anziana signora aveva agito in giudizio contro il comune di Roma Capitale, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa delle lesioni riportate cadendo su un sampietrino basculante non segnalato. La dinamica dell’incidente era stata confermata da due testimoni oculari e dai rilievi fotografici prodotti in giudizio dai quali era emerso che la caduta si fosse verificata in corrispondenza di un sampietrino basculante che, in quanto tale, era particolarmente insidioso non essendo avvistabile, pur se in corrispondenza di un avvallamento del terreno e peraltro, in corrispondenza delle strisce pedonali ove i pedoni dovrebbero legittimamente confidare di poter attraversare in sicurezza.

Il Tribunale di Roma (Tredicesima Sezione, sentenza n. 24121/2019) ha accolto la domanda affermando che “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito”, ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode”: Cass., Sez. II, 31.10.2017, n. 2583).

La nozione di caso fortuito

Il “caso fortuito”, per la nostra legge è quell’evento che non poteva essere previsto (ad esempio, un terremoto). Ed al caso fortuito è equiparata la forza maggiore, ovvero l’evento che, pur prevedibile, non può essere evitato (ad esempio, un evento atmosferico). La condotta della vittima d’un danno causato da una cosa custodia, pertanto, può escludere la responsabilità del custode, solo quando può reputarsi “caso fortuito”; e cioè quando sia imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015). Ma una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario.

La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che i giudizi di “negligenza” della vittima, e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda.

Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all’art. 1176 c.c.

Il secondo va compiuto invece, guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell’utente delle cose affidate alla sua custodia. Si potrebbero, dunque, avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode; la terza ipotesi la esclude sempre; la quarta ipotesi può escluderla in parte.

La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode – ha aggiunto il tribunale capitolino – ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.

L’esclusione della responsabilità del custode esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; b) che quella condotta non fosse prevedibile.

In questo senso, di recente, si è già espressa la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).

Ebbene, la condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.

Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.

Non indagare la prevedibilità di quella condotta da parte del custode appare non condivisibile, e che finisce per condurre ad una sorta di moderno paradosso, in quanto delle due l’una: – se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, perciò non potrebbe mai verificarsi alcun danno e la responsabilità del custode non potrebbe mai sorgere; – se la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere. Per questa via, si perverrebbe di fatto a ridurre drasticamente, se non ad eliminare del tutto, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., e l’evidente assurdità di questo approdo rende palese la non condivisibilità della sua premessa, ovvero che basti la sola negligenza della vittima del danno da cose in custodia per escludere la responsabilità del custode.

La giurisprudenza ha anche ricordato che l’onere della prova del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell’evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante (art. 2697 c.c.).

Una volta che il danneggiato abbia provato il danno (nel caso di specie derivato dalla caduta accidentale) e la sua diretta derivazione dall’illecito, spetta al danneggiante provare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dall’efficacia del comportamento del danneggiato (art. 1227, primo comma) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato dal danneggiato.

Ora, nel caso di specie, la condotta dell’anziana danneggiata, che attraversava sulle strisce pedonali, e che era caduta inciampando su un sampietrino basculante non segnalato, doveva considerarsi del tutto prevedibile da parte di Roma Capitale, che non poteva, perciò, invocare a propria esimente la notevole estensione della strada pubblica. Infatti, l’incidente si era verificato in pieno centro abitato, il che appare sintomatico della possibilità di vigilanza e controllo da parte dell’Ente proprietario (Cass. 15882/2013).

La decisione

A riprova della pericolosità dello stato dei luoghi, il Tribunale di Roma ha osservato che, successivamente al sinistro, onde evitare incidenti analoghi a quello occorso all’attrice, fu richiesto immediatamente l’intervento della ditta di manutenzione stradale competente per territorio per eliminare l’anomalia e porre in sicurezza il manto stradale.

Per queste ragioni, il giudice capitolino ha ritenuto ascrivibile al comune di Roma l’esclusiva responsabilità della caduta, per non aver tempestivamente eliminato la situazione di pericolo evidentemente creatasi da tempo.

Avv. Sabrina Caporale

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