Una buca di 10-15 cm completamente nascosta dalla sabbia aveva provocato la caduta di una signora: il gestore del lido è stato condannato a risarcire tutti i danni alla bagnante

L’attrice aveva citato in giudizio il gestore di un lido al fine di sentirne accertare la responsabilità per i danni conseguenti ad una caduta che si era verificata all’interno dello stabilimento, chiedendo il risarcimento della somma complessiva di 13.500 euro.

A sostegno della propria domanda, la donna assumeva che nell’agosto del 2016, mentre saliva su una scaletta di legno che portava alle docce dello stabile, metteva il piede sinistro sul primo gradino cadendo in avanti e fratturandosi il polso sinistro; la visibilità era ottima ma la caduta era dovuta alla sabbia che ricopriva interamente il primo gradino occultando completamente una buca di circa 10-15 cm, cha causava la sua caduta.

Dopo l’incidente, l’attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso con danni valutati in 13.533,48 euro.

L’adito Tribunale di Velletri ha accolto la domanda perché fondata nel merito (Tribunale di Velletri, Sezione Seconda, n. 2390/2019).

Conferente al caso di specie è stato il richiamo dell’art. 2051 c.c. proprio in quanto la norma prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Dalla CTU era emerso che le lesioni riportate dalla donna fossero causalmente collegate con il sinistro oggetto di causa ed inoltre, i testimoni escussi, il marito e la figlia dell’attrice, avevano confermato esattamente la dinamica della caduta.

L’adito Tribunale ha perciò dichiarato il gestore del lido responsabile del sinistro, condannandolo al risarcimento dei danni in favore dell’attrice, quantificati nella somma complessiva di 5.513,24 euro, oltre alla refusione delle spese di giudizio.

La responsabilità del custode

Come è noto, In forza dell’art. 2051 c.c. la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa si fonda non su un comportamento del custode, bensì su una relazione di custodia tra questi e la cosa dannosa, potendo il custode liberarsi dalla responsabilità esclusivamente provando l’intervento determinante del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo. Peraltro non è richiesto per l’insorgere della responsabilità che la cosa sia suscettibile di produrre danni per la sua natura, ossia per un suo intrinseco potere, in quanto anche relativamente alle cose prive di un dinamismo autonomo, sussiste a carico del custode un dovere di controllo allorquando il fortuito o l’effetto dell’uomo possano prevedibilmente intervenire nel processo di causazione del danno. (Tribunale di Catania, n. 2226/2019)

La redazione giuridica

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