Sanzionato con il licenziamento l’irrispettoso rifiuto del lavoratore alle direttive datoriali di cambio turno: la Cassazione ha confermato la sanzione espulsiva

Il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore contro il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro per «grave insubordinazione». La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado. 

I giudici di merito avevano riconosciuto la sussistenza della giusta causa di licenziamento nel comportamento contestato al lavoratore ed integrato dal rifiuto volontario ed ingiustificato di sottoporsi alle direttive aziendali, manifestato con modalità del tutto irrispettosa del datore di lavoro stesso.

Nello specifico, “il lavoratore aveva rifiutato il cambio del turno di lavoro, in termini di inserimento in un’altra squadra di lavoro, con sottoposizione ad un diverso capogruppo, per meri e non giustificati motivi personali”.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 2119 cod.civ., nonché degli artt. 9 e 10, titolo VII CCNL Metalmeccanici ed il vizio di motivazione per l’errata qualificazione dell’insubordinazione come grave e la conseguente sproporzione tra il fatto addebitato e la sanzione espulsiva irrogata.

Ma la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 2515/2020) ha rigettato il ricorso perché, nel complesso, infondato.

Il Supremo Collegio ha ribadito che “l’accertamento della gravità delle infrazioni poste a base di un licenziamento (e quindi pure della «gravità» dell’insubordinazione), in quanto necessariamente mediata dalla valutazione delle risultanze di causa, si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità in termini di violazione di legge se non con la specifica denuncia di un contrasto tra il giudizio in tal senso espresso dal giudice di merito (di gravità, appunto) ed i principi dell’ordinamento quali delineati dalla giurisdizione di legittimità o gli «standard» valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, con i principi medesimi, a comporre il diritto vivente (Cass. nr. 25743 del 2007; Cass. nr. 4369 del 2009).

Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva correttamente accertato la sussistenza dell’infrazione contestata, sussumibile, anche per espressa previsione collettiva, sotto la specie della giusta causa di recesso («grave insubordinazione»), in quanto integrata dalla condotta del lavoratore che, volontariamente e senza alcuna giustificazione, aveva rifiutato le direttive aziendali, così, nella sostanza, contestando i poteri datoriali; nello specifico, il dipendente si era sottratto all’indicazione datoriale, giustificata da esigenze organizzative, di un cambio turno (che avrebbe determinato solo una variazione della squadra di lavoro e del relativo capogruppo e non anche dell’orario di lavoro).

La Corte di appello aveva, dunque, dimostrato di aver concretamente accertato la ricorrenza della giusta causa di licenziamento.

Il Collegio aveva valorizzato le modalità oggettive di manifestazione del rifiuto, “espresso in modo irrispettoso, e di quelle soggettive, evidenziate attraverso il riferimento al disinteresse, da parte del dipendente, di ricercare un compromesso con il suo datore ed all’intensità dell’elemento volitivo di sottrazione al comando («esplicita ed inequivocabile volontà di non adeguarsi al comando del proprio datore»)”.

In altre parole il giudice di merito aveva correttamente adempiuto al procedimento di verifica della legittimità del licenziamento disciplinare, accertando da una parte la riconducibilità astratta della condotta contestata sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso; quindi, all’esito positivo di tale delibazione, valutando, in concreto, la gravità dell’addebito con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui era stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento soggettivo dell’agente (Cass. nr. 5019 tfe/2011).

In definitiva, il ricorso è stato rigettato e il lavoratore condannato all’ulteriore pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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