Il danno alla capacità di lavoro deve essere liquidato in base al triplo della pensione sociale, nel caso in cui il soggetto danneggiato sia precario o disoccupato

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 2463/2020) ha affermato che: “il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il suo reddito reale”.

La vicenda

La Corte di appello di Bari aveva condannato una società di trasporti e un proprio dipendente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, in conseguenza del sinistro occorso allorquando viaggiava quale trasportato a bordo di un autobus di proprietà della convenuta (e guidato dal suo dipendente), liquidando la somma di 267.137 euro oltre rivalutazione e interessi, per il danno non patrimoniale e 13.451,33 euro oltre rivalutazione e interessi, per quello patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.

A tale liquidazione la Corte territoriale era pervenuta sulla base dei seguenti accertamenti di fatto:

  • a seguito dell’incidente l’attore riportò la “frattura composta dello scafoide del polso sinistro” successivamente esitata in pseudoartrosi quindi in una distrofia simpatica riflessa che aveva compromesso la completa funzionalità dell’arto; il periodo di incapacità totale fu di 90 giorni seguito da una parziale al 50% di giorni 280, con un danno biologico permanente nella misura del 40% e con una marcatissima compromissione della specifica capacità lavorativa del soggetto;
  • a causa delle lesioni il danneggiato, che all’epoca lavorava come domestico alle dipendenze di terzi, non fu più in grado di svolgere le proprie mansioni lavorative e fu licenziato;
  • stando alla busta paga dei mesi precedenti, la retribuzione percepita era di 186,48 euro mensili, potendosi quindi presumere una retribuzione annua di complessivi 2.424,24 euro (tredici mensilità).

Il ricorso per Cassazione

Contro tale decisione il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con plurimi motivi, la quantificazione dei danni, ritenuta sotto vari profili erronea e inadeguata, ovviamente per difetto.

Quanto alla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha rilevato come il ricorrente si fosse limitato a riportare delle circostanze “solo asseritamente personalizzanti” (l’aver subito quattro interventi chirurgici; l’applicazione di un dispositivo elettrostimolatore, della dimensione di cm 8×3, collocato sotto la cute; l’esistenza di non meglio descritti postumi estetici e relazionali; la forte limitazione nei movimenti, resi goffi e tali da richiedere il necessario ausilio di altri anche per le attività quotidiane ordinarie; la preclusione di ogni normale attività sportiva, ricreativa e/o ludica), trascurando di procedere all’opportuna articolazione analitica di dette voci attraverso la valorizzazione dei profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile esperienza di vita del danneggiato, potendo invece, ciascuno dei pregiudizi richiamati, astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che [fosse] incorso nelle medesime conseguenze lesive”.

Il rigetto della domanda di personalizzazione del danno

Il Supremo Collegio ha al riguardo affermato che la personalizzazione del danno non patrimoniale – come intesa dal ricorrente, volta cioè ad aggiungere poste risarcitorie per ogni conseguenza che di regola segue quel particolare tipo di lesioni – si tradurrebbe in una inevitabile (e inammissibile) duplicazione risarcitoria, laddove ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) deve intendersi già per intero ricompresa nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare (Cass. n. 21939/2017; n. 15084/2019).

Con altro motivo il ricorrente lamentava l’omessa liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, sia come danno patrimoniale che a titolo di danno non patrimoniale (nell’ambito della personalizzazione del danno biologico).

Ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e aspecifico. Invero dalla sentenza impugnata e dal ricorso non era stato possibile dedurre quali fossero con esattezza “le attitudini lavorative della vittima e le sue condizioni personali e familiari, tali da poter far presumere la possibilità per il danneggiato di poter attendere, in futuro, a lavori altri e diversi o più remunerativi da quello prestato al momento del sinistro”.

Discorso a parte per quanto riguarda l’omessa liquidazione dal danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.

Secondo il ricorrente il danno da riduzione della capacità di guadagno deve essere liquidato in base al triplo della pensione sociale (oggi “assegno sociale”), attesa la misura assai modesta del reddito da lui percepito (comprovato dalle puste paga), anche in ragione del limitato numero di ore e giorni lavorativi (quattro ore al giorno, tre giorni la settimana) tale da rendere la sua situazione parificabile a quella di un disoccupato.

La tesi è stata accolta perché fondata. Invero, l’art. 137 cod. ass, non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. Ma il corretto principio è un altro: e cioè che “il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di quel reddito maggiore”(Cass. n. 8896/2016).

La decisione

“Va da sé poi, – hanno aggiunto gli Ermellini – che stabilire nel caso concreto se il reddito percepito dalla vittima al momento dell’infortunio era o no destinato a crescere, era o no saltuario, era o no occasionale, costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”.

Nel caso di specie, tale apprezzamento era stato del tutto omesso dalla corte di merito e tale omissione aveva comportato la denunciata violazione di legge per difetto di sussunzione della fattispecie astratta alla luce degli elementi concreti emersi nel corso del giudizio, quali il reddito estremamente esiguo, rapportato a un impiego delle proprie specifiche attitudini per un limitato numero di ore e giorni lavorativi, che risultavano in astratto idonei a giustificare la presunzione di una effettiva e reale potenzialità reddituale del danneggiato ben maggiore.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa al giudice di merito competente.

Avv. Sabrina Caporale

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