Viola i doveri di correttezza e diligenza la banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, che una volta avvenuto l’atto solutorio non si attivi immediatamente per interrompere la procedura di levata del protesto

La vicenda

Il cliente di una banca aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del protesto di una cambiale elevato dall’istituto di credito, pagata con soli due giorni di ritardo dalla scadenza, oltre al risarcimento del danno quantificato in 200.000,00 euro.

All’esito del giudizio di primo grado, l’adito Tribunale rigettava l’istanza: invero, lo stesso attore aveva ammesso di aver dato disposizione alla banca di provvedere alla cambiale poi protestata il giorno 20.1.1998 (seppur con valuta del 18.1.1998) e quindi successivamente alla sua scadenza, perciò l’elevazione del protesto non poteva ritenersi determinata dal comportamento dell’istituto di credito, bensì dalla tardività della disposizione impartita.

La Corte d’appello confermava siffatta decisione, dichiarando inammissibile l’atto di appello.

La vicenda è perciò giunta in cassazione su ricorso del cliente il quale sosteneva di aver provveduto in data 20.1.1998 al pagamento della cambiale scaduta il giorno 18.1.1998 (che cadeva di domenica) all’istituto di credito presso cui era domiciliata, mediante addebito in conto corrente. Tale pagamento era quindi avvenuto con la stessa data di scadenza del 18.1.1998. A sua detta, dunque, il protesto del titolo era stato illegittimamente elevato, essendo avvenuto il 21.1.1998, dopo che il debito era stato già estinto. Con altro motivo il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza da parte della banca e la violazione dell’art. 4 legge cambiaria, nonché dell’art. 1453 c.c., dal momento che il versamento da parte sua alla banca del corrispettivo della cambiale aveva comportato la conclusione di un contratto con cui lo stesso istituto di credito si era impegnato a richiamare il titolo prima del protesto. L’inadempimento della banca all’obbligo contrattualmente aveva determinato un obbligo risarcitorio a norma dell’art. 1453 c.c.

A sostegno invece, della domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima levata del protesto, il ricorrente esponeva di aver dovuto nuovamente pagare il medesimo titolo, e di esser stato ingiustamente sottoposto a giudizio penale (conclusosi con un’assoluzione) con l’accusa di aver falsamente dichiarato di non aver subito protesti.

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile ordinanza n. 2549/2020) ha accolto il ricorso perché fondato.

Il Supremo Collegio ha individuato una responsabilità per condotta omissiva da parte della banca in cui era domiciliata la cambiale, al pagamento del titolo nel giorno successivo alla sua scadenza – come consentito dall’art. 43 della legge cambiaria, peraltro, con valuta del giorno della scadenza; l’istituto di credito era infatti, rimasto inerte, non avendo neppure comunicato al Pubblico Ufficiale la circostanza dell’avvenuto pagamento della cambiale.

Nella specie, la Cassazione ha ravvisato non una responsabilità da “contatto sociale”, ma di natura contrattuale, poiché il debitore aveva dato ordine alla banca di addebito della cambiale in conto corrente (come consentito dall’art. 4 della legge cambiaria), con una disposizione quindi riconducibile al contratto di mandato. Ad ogni modo, la banca omettendo di attivarsi immediatamente per impedire la levata del protesto aveva violato i principi generali della buona fede oggettiva o correttezza.

Era indubbio, infatti, che l’istituto di credito, accettando il pagamento del titolo con addebito in conto nonostante il ritardo, peraltro minimo rispetto alla scadenza stessa, avesse ingenerato nel debitore il ragionevole affidamento che con l’intervenuta estinzione del debito sarebbe venuto meno ogni rischio dell’elevazione del protesto.

Il debitore, invece, aveva subito il protesto del titolo, ignorando completamente che, nonostante il pagamento della cambiale presso la banca domiciliataria, la procedura per la levata del protesto non fosse stata comunque interrotta.

Per queste ragioni la sentenza della corte d’appello siciliana è stata cassata con rinvio al competente giudice di merito e l’affermazione del seguente principio di diritto: “Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 L. n. 349/1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine”.

La redazione giuridica

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