Scarso rendimento: legittimo il licenziamento del dipendente

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Rischia il licenziamento il dipendente cui viene contestato lo scarso rendimento in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni e la recidiva per precedenti condotte già sanzionate

La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro ad un proprio dipendente per scarso rendimento “in relazione alla tornitura di un lotto di 30 pezzi” e recidiva in precedenti condotte già sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Per la cassazione della sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso lamentando l’errata applicazione della legge, in particolare dell’art. 7 Legge n. 300/1970 cit. e dell’art. 9 lett. d) CCNL Industria metalmeccanica, in relazione al requisito della necessità di contestazione specifica di fatti di negligenza o voluta lentezza con riferimento alla fattispecie dello scarso rendimento; nonché la violazione dell’art. 5 Legge n. 604/1966 in relazione all’onere di allegazione e prova in giudizio a carico del datore di lavoro di fatti di negligenza o voluta lentezza.

In altre parole il lavoratore aveva impugnato la decisione della corte territoriale per aver ritenuto specifica la contestazione di “scarso rendimento”, a sua detta non idonea a connotare, sotto il profilo disciplinare, la negligenza ovvero la voluta lentezza, ossia quelle condotte specificamente sanzionate dal contratto collettivo.

Ma il ricorso non è stato accolto. I giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 2289/2019) lo hanno ritenuto inammissibile per difetto di pertinenza con le effettive ragioni della decisione anche sotto il profilo della prospettata violazione dell’onere della prova con riguardo ai fatti integranti recidiva.

In particolare, il Collegio ha condiviso l’assunto dei giudici di merito nella parte in cui avevano ritenuto dimostrata la condotta ascritta «in quanto sostanzialmente non contestata oltre che provata dai documenti prodotti dalla società».

La decisione

Quanto al secondo profilo di censura la sentenza impugnata è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per ritenere integrata la violazione del principio di specificità finalizzato a consentire al lavoratore la comprensione dei fatti addebitati e, quindi, la predisposizione di immediata ed adeguata difesa, è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore. Parimenti è stato rispettato il principio secondo cui deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo, anche in presenza di previsione collettiva, il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.

Ed invero, nel caso di specie, il rigetto della impugnativa di licenziamento non era stato frutto della meccanica applicazione della previsione collettiva che consentiva il recesso per giustificato motivo soggettivo in presenza di due precedenti sospensioni comminate ai sensi dell’art. 9 CCNL, ma derivava dall’autonoma valutazione fondata sulla prognosi negativa in ordine al miglioramento dei rapporti ed all’aumento di diligenza nell’esecuzione della prestazione da parte del lavoratore.

Per tutte queste ragioni il licenziamento è stato confermato in via definitiva.

La redazione giuridica

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