Biscotto contenente una calamita rinvenuto in una mensa scolastica (Cass. pen., sez. III, dep. 1 giugno 2022, n. 21252).
Biscotto contenente una calamita somministrato in una mensa scolastica della scuola elementare: condanna penale ai responsabili del servizio mensa.
Il Tribunale di Padova dichiarava la penale responsabilità di due responsabili del servizio mensa, della società che aveva in appalto tale servizio, in ordine al reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. d) e art. 6, per avere distribuito in una mensa della scuola primaria un biscotto contenente una calamita, condannandoli alla pena di Euro 1.800,00 di ammenda ciascuno.
La condotta è stata ascritta agli imputati – dipendenti della società che aveva in appalto il servizio mensa, nelle rispettive qualità di Operatore del Settore Alimentare, responsabile operativo di area, il primo, e responsabile del servizio di ristorazione del centro cottura, la seconda.
Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto cui di interesse: travisamento del fatto in relazione all’affermazione che la società sarebbe un’azienda dolciaria che confeziona biscotti; configurazione di una responsabilità oggettiva sulla base delle qualifiche rivestite, in violazione del principio di effettività rispetto alle funzioni in concreto esercitate, non avendo essi alcun ruolo nella preparazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti ed essendo la responsabilità del fatto imputabile soltanto al cuoco che preparò, impastandoli e cuocendoli, i biscotti poi distribuiti ai bambini all’interno di uno dei quali fu rinvenuta la calamita.
Diversamente da quanto allegano i ricorrenti, la sentenza impugnata attesta, in conformità a quanto sostenuto in ricorso, che la società era quella che aveva in appalto il servizio mensa presso la scuola primaria dove fu distribuito per la merenda il biscotto contenente la calamita, preparato dai dipendenti della stessa società, contenente il corpo estraneo di cui si discute.
In nessuna parte della sentenza il Tribunale discorre di “azienda dolciaria”, invece la censura inerente la responsabilità è fondata.
In tema di disciplina degli alimenti, la responsabilità per i reati commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta.
Nel caso in cui il fatto illecito consista nella preparazione e nella somministrazione di sostanze alimentari nocive, e venga in rilievo il ruolo di soggetti apicali non personalmente coinvolti nelle materiali attività oggetto d’imputazione, costoro ne rispondono laddove abbiano colposamente trascurato di impartire disposizioni al fine di garantire un regime di controllo della qualità del prodotto idoneo a prevenire una simile eventualità ovvero, laddove disposizioni nel senso indicato siano state impartite, di verificarne la corretta attuazione.
La sentenza impugnata ha attestato che l’organigramma interno della struttura aziendale prevedeva un sistema piramidale al vertice del quale vi era uno dei due imputati, quale responsabile operativo di area, con la qualifica di operatore sanitario alimentare, da cui dipendevano i responsabili dei singoli servizi di ristorazione, che in quello di specie era l’altro imputato.
L’operatore sanitario alimentare è la “persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
Ed ancora, “spetta agli operatori del settore alimentare garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte”.
La sentenza attesta che tra le mansioni dell’imputato vi era “la gestione delle fasi del ciclo produttivo provvedendo all’uopo al controllo dell’esecuzione del piano di lavoro assegnato ai propri collaboratori, assicurandosi che gli stessi attuino e rispettino le disposizioni organizzative e tecniche predisposte”. Con riguardo, invece, all’altro imputato, il Giudice di merito ha accertato che nelle sue mansioni rientrava il “controllo dei prodotti alimentari, sia sotto il profilo igienico sanitario”, sia quanto “alla verifica della salubrità dei prodotti fornendo anche tutte le necessarie istruzioni operative al personale affinché venisse mantenuto un comportamento igienico come previsto dalle vigente disposizioni ed eseguendo la necessaria attività di controllo”.
Il Giudice del merito ha ricostruito le lavorazioni, culminate nella cottura e somministrazione di un biscotto contenente una calamita, accertando che gli addetti alla lavorazione della frolla presso il centro di cottura di Padova avevano applicato una calamita sull’impastatrice, per bloccare un foglio sì da poterlo meglio leggere durante lo svolgimento del lavoro, non avvedendosi che ad un tratto la calamita si staccava, cadendo nell’impasto e quindi finendo in uno dei biscotti preparati, confezionati e distribuiti per il consumo nella mensa scolastica.
La responsabilità degli imputati è stata affermata ritenendo che rientrasse nelle loro mansioni accertarsi che “non si verifichino cadute accidentali di materiali il cui utilizzo in detti locali sarebbe stato vietato proprio dal protocollo HACCP e/o il distacco di parti metalliche del macchinario utilizzato per la lavorazione del prodotto”.
Il rinvenimento di un biscotto contenente una calamita “rende evidente l’esistenza di profili di colpa (sub specie di negligenza) attinente allo svolgimento dei controlli sui macchinari impiegati per il confezionamento”.
La Suprema Corte ritiene tale argomentazione generica e illogica e inidonea ai fini dell’attribuzione agli imputati della responsabilità loro ascritta.
Alla colpa del soggetto agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.
Nel caso concreto, invece, non si specifica quale sarebbe stata la negligente condotta di controllo esigibile dagli imputati e dagli stessi nella specie omessa, tale da potere essere causalmente collegabile al fatto illecito ascritto di somministrazione di un biscotto contenente una calamita.
Il protocollo HHCCP dell’azienda vietava l’utilizzo delle calamite nei locali di cottura, conseguentemente per affermare la penale responsabilità degli imputati occorreva verificare, ad es., se i dipendenti ne fossero stati informati, se si trattasse di disposizione di fatto ordinariamente rispettata o violata, se fossero previsti, e di fatto attuati, controlli per verificarne il rispetto, onde concretizzare quel profilo di responsabilità omissiva che il Giudice afferma in modo generico e, in definitiva, non scrutinabile sul piano della logicità.
La sentenza viene annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova in diversa persona fisica.
Avv. Emanuela Foligno
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