Veicoli non incolonnati nella stessa corsia: non è tamponamento e non devono essere applicate le regole di cui all’art. 20254, comma II, c.c. (Cass. civ., sez. VI – 3, 1 giugno 2022, n. 17896).

Veicoli non incolonnati e sinistro stradale: non devono essere applicate le norme sui tamponamenti di cui all’art. 2054, comma II, c.c.

Il motociclista azionava azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, onde ottenere il risarcimento dei danni del proprio motociclo, in occasione del sinistro verificatosi in seguito allo scontro di tre veicoli in movimento.

Il Giudice di Pace di Napoli, rigettava la domanda rilevando il contrasto tra la deposizione testimoniale e le risultanze della CTU in merito alla velocità tenuta dai veicoli.

Il Tribunale di Napoli, rigettava l’impugnazione, facendo applicazione del principio di diritto  secondo cui, “nel caso in cui il tamponamento a catena interessi veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

L’uomo propone ricorso per Cassazione lamentando nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per avere applicato la norma sull’erroneo presupposto che il sinistro avesse ad oggetto un tamponamento a catena di veicoli in movimento.

Secondo il ricorrente non si può ragionare di tamponamento a catena quando vi sono veicoli non incolonnati sulla stessa corsia di marcia, ma provenienti da direzioni diverse e opposte.

Conseguentemente, l’iter logico-giuridico seguito dai Giudici di merito sarebbe viziato dall’erroneo inquadramento normativo alla fattispecie concreta.

La doglianza è fondata.

Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che sia stata esaminata la dinamica del sinistro sulla base della quale il Tribunale ha applicato la regola del tamponamento a catena.

Risulta infatti, che il conducente del veicolo, procedeva a forte andatura, allorquando giunto all’intersezione, urtava un motoveicolo che, per effetto della spinta impressa urtava il motociclo del ricorrente.

Da tale descrizione non emerge che si sia verificato un tamponamento a catena poiché vi erano i veicoli non incolonnati nella stessa corsia di percorrenza.

Pertanto, il Giudice del rinvio dovrà verificare se i veicoli si trovavano incolonnati sulla stessa corsia di marcia oppure se provenivano da direzioni diverse e opposte.

La Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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