Buca sulla strada e comportamento imprudente del pedone

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Buca sulla strada e comportamento imprudente del pedone

Buca sulla strada e comportamento imprudente del pedone (Corte Appello Roma, sez. III, 17/10/2022,  n.6433).

Buca sulla strada e comportamento imprudente del pedone esclude la responsabilità del Comune.

Il pedone danneggiato ha impugnato la sentenza n. 24626/15 del Tribunale di Roma che respingeva la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Roma e quelle di manleva proposte dai diversi chiamati in garanzia (appaltatrice dei lavori, sub appaltatrice e compagnia di assicurazione) in conseguenza delle lesioni patite in seguito alla caduta verificatasi il 13.4.2011, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva a piedi la pubblica via in direzione Piazza Cavour, per la presenza di una buca nella quale aveva inciampato.

L’appellante sostiene illogicità della motivazione della sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle prove testimoniali e al Verbale della Polizia Municipale.

La Corte d’Appello, preliminarmente, evidenzia che dalle prove acquisite in primo grado non sorge alcun dubbio sulla dinamica del sinistro.

La strada, luogo del sinistro, si presentava ben tenuta e recava solo una buca delle dimensioni di circa 30 cm. di larghezza per 20 cm. di profondità come del resto riferito da uno dei testi  le cui dichiarazioni risultano essere state acquisite dalla Polizia Municipale.

Si duole l’appellante che il Tribunale avrebbe male interpretato le dichiarazioni rese sia dalla stessa che dai testi ritenendo peraltro poco attendibili quelle della nipote in quanto legata da vincoli di parentela.

La Corte ritiene sussistente la responsabilità del Comune per omessa manutenzione del manto stradale e per omessa segnalazione di insidie presenti sullo stesso.  Pertanto, avendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. natura oggettiva, l’appellante ha correttamente assolto all’onere probatorio su di essa gravante che si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, cioè a dire la presenza di una buca sulla strada, residuando, a carico del custode l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.

Ebbene, se è ben vero che l’appellante ha dimostrato il nesso di causalità tra la presenza della buca sulla strada e le lesioni riportate in conseguenza della caduta, il Comune ha dimostrato l’esistenza di un comportamento negligente, distratto o imprudente della danneggiata che, passeggiando, era intenta a parlare con la nipote (distogliendo, pertanto, l’attenzione dalla strada). Considerato che la visibilità era ottima, nonostante non fosse pieno giorno, e che la signora era, peraltro, accompagnata dalla propria nipote, risulta provato il comportamento imprudente e disattento della stessa.

Tale disattenzione, tuttavia, non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del Comune, come affermato recentemente dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 4035 del 16.2.2021). Quest’ultima è infatti esclusa soltanto dal caso fortuito, intendendosi come tale un evento che praevideri non potest. Ne deriva che  la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.

Il Comune convenuto non ha dimostrato di avere adottato neppure le minime cautele necessarie a segnalare la presenza della buca sul marciapiede con la conseguenza che la condotta imprudente della vittima assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La Corte di Appello applica un concorso colposo del pedone nella misura del 50%.

Il danno permanente della donna è stato stimato nella misura del 6%  e applicando la riduzione della metà viene liquidato l’importo di euro 5.047,00.

Avv. Emanuela Foligno

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