La vittima, mentre percorreva una strada oggetto di lavori di manutenzione appaltati, è inciampata cadendo in una buca con un diametro di venti centimetri presente sul manto stradale e riportando diverse lesioni.
Quindi contestava al titolare della ditta appaltatrice di non avere adottato le misure idonee a garantire l’esecuzione dei lavori di manutenzione senza pericolo per la incolumità delle persone, in particolare, non avendo segnalato l’esistenza della buca.
In primo grado viene assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 590 c.p. e il Tribunale di Roma, in qualità di Giudice dell’appello, conferma la sentenza.
Il Giudice di appello, così come il primo Giudice, ha accertato che al momento della caduta della vittima l’area, già interessata dalle opere appaltate, non era più nella disponibilità dell’impresa appaltatrice, essendo avvenuta la riconsegna all’ente gestore della strada (cioè il Comune di Roma). Questo significa che la vigilanza della strada in questione non era esigibile in capo agli esecutori dei lavori di manutenzione.
La strada lasciata con numerose buche dall’appaltatore dopo i lavori di manutenzione
La vittima si rivolge alla Corte di Cassazione rilevando che, al momento della consegna delle opere (30/6/2014), la strada era stata lasciata con numerose buche non coperte o malamente protette e che la “perdita” della vigilanza sulla strada dell’appaltatore non avrebbe interrotto il nesso causale.
La Cassazione accoglie la censura (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 12 novembre 2024, n. 41391) evidenziando, a titolo generale, che ogni soggetto chiamato a gestire i rischi derivanti dall’esistenza del cantiere (direttore del cantiere, amministratore della società appaltatrice di essi, capo dell’Ufficio tecnico dell’ente proprietario) risponde di omicidio o lesioni colposi ai danni, ai danni degli utenti della strada, ognuno essendo portatore di un obbligo di garanzia il cui inadempimento è causa dell’evento.
Dunque, è pur vero che in argomento di responsabilità per colpa sussiste in capo all’Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo, tuttavia, è anche vero che gli obblighi di garanzia gravanti sull’appaltatore non vengono meno automaticamente nel momento in cui i lavori di manutenzione siano sospesi o il cantiere venga consegnato.
L’obbligo di impedire un evento connesso ad una situazione di pericolo
Quando l’obbligo di impedire un evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti.
Il Giudice di appello non ha dato conto del perché la semplice consegna dell’opera, in condizioni di pericolo, abbia avuto l’effetto di porre nel nulla la condotta tipica già consumata.
La sentenza, pertanto, viene annullata con rinvio al Giudice competente.
Avv. Emanuela Foligno