In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 13 gennaio 2025, n. 831).
La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione al fallimento ove viene fatto reclamo avverso al decreto di liquidazione dei compensi.
Il Tribunale di Biella ha rigettato il reclamo, osservando che:
- la quantificazione del compenso fissata dal decreto reclamato risultava congrua.
- Sebbene fosse condivisibile, in astratto, l’argomentazione difensiva del reclamante – secondo la quale “un conto” sarebbe “infatti la liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, un altro conto la liquidazione del compenso a favore del difensore”, la detta argomentazione risultava, nella fattispecie, peraltro inconferente, avendo il giudice delegato opportunamente provveduto all’applicazione dei compensi “medi” in favore dell’avvocato.
Quindi, il reclamo viene rigettato e per l’effetto, confermato il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 08/03/2022 e ha “condannato” altresì il reclamante al versamento dell’ulteriore importo pari a quello pagato a titolo di contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del presente procedimento di reclamo.
L’intervento di rigetto della Cassazione
Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge sotto tre diversi profili, tutti attinenti alla violazione degli artt. 4, co. 1, e 2, comma 1, del D.M. 55/2014. Tutte le censure vengono considerate inammissibili.
La Cassazione ricorda che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente. Mentre la motivazione è dovuta allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.
Ne consegue che le censure proposte dal ricorrente, come tali volte a sindacare il potere discrezionale del Giudice di merito in ordine alla quantificazione del suo compenso, non risultano trattabili in Cassazione e comunque richiederebbero un nuovo apprezzamento della quaestio facti che è come noto inibito alla Corte di cassazione.
Sul punto, la motivazione resa dal Tribunale non è meramente apparente, e comunque non vi era un obbligo particolare di motivare sul punto.
Fondata è, invece, la doglianza con la quale si censura il provvedimento del tribunale perché – con riferimento ad uno dei tre giudizi di opposizione – avrebbe calcolato il valore della domanda solo sulla base dell’Importo capitale, senza tenere conto degli interessi che avrebbero invece determinato l’applicazione dello scaglione successivo.
Questa questione era stata espressamente dedotta a verbale in udienza e, ciononostante, il Tribunale ha esaminato l’atto di opposizione parzialmente, tenendo effettivamente conto solo del capitale e non degli interessi.
Avv. Emanuela Foligno
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