Cade e si rompe il polso a causa di una buca stradale

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Il pedone, dopo aver attraversato a piedi la carreggiata, nel centro abitato del Comune di Andria, al momento di risalire sul marciapiede opposto, nello spazio tra le due autovetture in sosta, inciampava in una buca aperta nel manto stradale, occultata dalla presenza di carte e posta tra un tombino e l’alzata del marciapiede.

A seguito della caduta la donna riportava la frattura scomposta del polso destro ed una ferita lacero contusa in regione mentoniera.

Il Tribunale di Trani con sentenza n. 1456/2018 accoglieva la domanda condannando il Comune a risarcire l’importo di 15.812 euro. Viceversa, la Corte di Appello di Bari, rigettava la domanda della vittima e la condannava alla rifusione in favore del Comune delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

La Corte di Appello ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra la buca e l’evento

La decisione di primo grado è stata riformata perché i Giudici hanno ritenuto non provato il nesso di causalità tra la buca e l’evento, non essendo risultata provata con precisione la dinamica del sinistro. Oltre a ciò hanno evidenziato che, quand’anche si volesse ritenere sussistente il nesso di causalità, il comportamento negligente della donna lo avrebbe comunque eliso, in quanto causa esclusiva della caduta, integrante il caso fortuito.

Detto in altri termini, la vittima, utilizzando una normale diligenza, avrebbe potuto e dovuto notare l’insidia e, conseguentemente, evitarla, in quanto le caratteristiche dei luoghi (pieno giorno con visibilità ottimale), quelle della buca (di ampiezza tale da poter essere agevolmente scorta anche a distanza) e la sua ubicazione sul piano viario (immediatamente al di sotto del gradino del marciapiede) portavano ad escludere che la stessa potesse essere ritenuta non visibile e che quindi la situazione di pericolo non potesse essere prevedibile ed evitabile dall’utente della strada.

La decisione d’Appello contraddittoria

La Corte di Cassazione cassa la decisione d’Appello poiché quest’ultima è entrata in contraddizione nel descrivere le caratteristiche della buca stradale (Cassazione Civile, sez. III, 02/04/2024, n.8699).

Invero, da una parte, ha descritto una buca non avvistabile, in quanto di piccole dimensioni (inferiore ad una normale falcata) e rasente il marciapiede. Dall’altra, ha osservato che proprio dette caratteristiche renderebbero la buca ben visibile anche da lontano, nonostante coperta da carte. D’altra parte, ha anche escluso che la buca, essendo “sicuramente inferiore all’ampiezza di una normale falcata di chi si accinge a risalire il marciapiede”, potesse essere “non visibile” e che, quindi, “la situazione di pericolo non potesse essere prevedibile ed evitabile dall’utente della strada”.

Tale affermazione è una congettura, atteso che un pedone inciampa, ponendo la punta del piede nella buca, senza che la dimensione di quest’ultima rispetto all’ampiezza di una normale falcata sia di per sé determinante ai fini della sua pericolosità.

Per tale ragione, la decisione viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari per nuovo esame.

Avv. Emanuela Foligno

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