La vicenda ha ad oggetto un tragico sinistro stradale, avvenuto nella notte del 6/3/2007 tra una Golf Volkswagen e una Fiat Doblò, nel quale a causa di uno scontro tra due veicoli entrambi i conducenti persero la vita.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22/1/2015, accertava la responsabilità esclusiva della Golf e condannava gli eredi del conducente e l’assicurazione al risarcimento dei danni in favore degli eredi del conducente del furgone Doblò.
Successivamente, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5097/2021, reputando solo probabile che il conducente della Golf avesse invaso l’opposta corsia mentre sopraggiungeva il furgone Fiat Doblò, ritenne di applicare la presunzione di pari corresponsabilità di cui all‘art. 2054, 2° comma c.c.
La questione della responsabilità, considerate le due decisioni diametralmente oppose, viene posta al vaglio della Corte di Cassazione.
Viene contestata l’applicazione di presunzione di pari responsabilità dei due conducenti nella produzione del sinistro perché in contrasto con l’accertamento svolto in fase istruttoria, secondo cui il sinistro era da imputare alla esclusiva responsabilità della Golf per aver invaso la corsia di marcia furgone Doblò in un tratto connotato peraltro da doppia striscia continua.
Inoltre viene lamentato che la Corte abbia, da un lato, ritenuto probabile l’avvenuta invasione di corsia da parte della Golf e, dall’altro, negato la possibilità di individuare un punto d’urto nella stessa corsia di percorrenza del Doblò, così pervenendo all’applicazione dell’art. 2054, 2° co. c.c. sulla base di una motivazione contraddittoria, apparente ed in contrasto con la natura sussidiaria della presunzione.
Le censure sono tutte inammissibili (Cassazione Civile, sez. III, 30/04/2024, n.11679) in quanto hanno natura fattuale e sollecitano alla Cassazione un riesame dei fatti e delle prove al fine di giungere alla conclusione della responsabilità come indicata dal primo Giudice e che la Corte di Appello, all’esito del riesame dei fatti e delle prove, ha ritenuto di disattendere, con una motivazione da un lato esaustiva e dall’altro pienamente conforme agli orientamenti della materia.
Corretta l’attribuzione di responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti
È corretta l’attribuzione di responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti in quanto né dal Rapporto dei Vigili, né dalle testimonianze rese dagli agenti, in assenza di altri elementi di riscontro, non è stato possibile ricostruire esattamente la dinamica del sinistro.
Come emerge dalla planimetria allegata al rapporto dei Vigili, la maggioranza dei detriti e la traccia di scarrocciamento si trovavano sulla semicarreggiata percorsa dalla Golf e ciò ha indotto a ritenere probabile che la Golf abbia invaso l’altra corsia. Per altro verso, invece, il conducente del Doblò non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Conseguentemente, la Corte di Appello ha correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, 2° co. c.c. in conformità all’indirizzo secondo cui: “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”.
Avv. Emanuela Foligno
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