Attrezzatura non conforme e grave infortunio sul lavoro

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Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite dal suo dipendente, allorquando abbia consentito l’utilizzo di attrezzatura non conforme (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 25 novembre 2024, n. 42887).

I fatti

In data 28/09/2015 il lavoratore stava effettuando la tornitura di una lastra di acciaio, mediante il tornio manuale parallelo marca Graziano Modello SAG 290, operando su di una pedana di legno posta davanti ad esso. Al fine di collocare correttamente un tubicino refrigerante, che, essendo di plastica e obsoleto, si spostava ogni tre-quattro minuti dalla sua posizione a causa delle vibrazioni della macchina, aveva allungato il braccio al di sopra della zona ove era collocato il cilindro e, durante tale movimento, il maglione di lana che egli indossava sopra la tuta, era stato agganciato dal tornio nella zona ascellare.
L’uomo, a seguito del trascinamento, aveva riportato lesioni personali gravi (consistite in ferita ascellare destra con lesione parziale del muscolo pettorale grande dorsale, frattura del manubrio e del corpo dello sterno, frattura della parete laterale e del movimento orbita destro del seno mascellare destro, frattura delle ossa nasali scomposta ferita abrasa profonda del gomito destro frattura con schiacciamento di di due), da cui era derivata una malattia giudicata guaribili in giorni 162.

L’addebito di colpa nei confronti del Direttore dell’unità operativa, e delegato dal datore di lavoro quale responsabile per la salute e la sicurezza, è stato ravvisato nella negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione dell’art. 71, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per avere messo a disposizione del lavoratore una attrezzatura non conforme ai requisiti di sicurezza e in particolare un tornio che non era dotato di un sistema atto a impedire che il lavoratore potesse raggiungere con la mano la zona del macchinario ove era presente il tubo refrigerante.

L’iter processuale

La Corte d’Appello di Torino, in data 3 aprile 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna del Direttore in ordine al reato di cui all’art. 590 cp, in danno del lavoratore per l’infortunio avvenuto in Novi Ligure nel 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione e confermato le statuizioni civili.

La Corte di Cassazione conferma il secondo grado e richiama il principio espresso dalle S.U. secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010).

L’immutazione del fatto

L’immutazione del fatto è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico (condotta, nesso di causalità e nesso psicologico) e per conseguenza di essa la fattispecie contestata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discostarsene. La Corte di Appello ha osservato che la questione attinente alla conformità, o meno, del tornio ai requisiti di sicurezza era stata lungamente affrontata e dibattuta in primo grado e che, proprio nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era emersa la specifica violazione colposa individuata dal Giudice di primo grado quale causa determinante dell’infortunio, rispetto alla quale la difesa aveva potuto esercitare ogni più ampia ed effettiva difesa.

La decisione della Corte di Appello è conforme a tali principi. I profili di colpa evidenziati nella sentenza impugnata e ritenuti causali rispetto all’evento, ovvero l’avere messo a disposizione attrezzatura non conforme e un tornio che non era dotato di un sistema atto a impedire che il lavoratore potesse raggiungere con la mano la zona del macchinario ove era presente il tubo refrigerante, erano ricompresi nella contestata violazione relativa alla attrezzatura non conforme ai requisiti di sicurezza ed, essendo stata incentrata l’istruttoria proprio su quei profili, l’imputato aveva potuto dispiegare anche rispetto ad essi la sua difesa.

Il tornio e l’attrezzatura non conforme

Dall’istruttoria era emerso che il tornio, sebbene conforme alla normativa di settore, fosse datato, in quanto risalente alla fine degli anni sessanta e non automatizzato: proprio in ragione della sua obsolescenza, erano state effettuate da una ditta specializzata delle modifiche, che non avevano tuttavia impedito all’operatore di svolgere qualsiasi tipo di movimento anche senza spegnere la macchina, tanto che era stato previsto che soltanto gli operai esperti potessero essere addetti a quella lavorazione. L’istruttoria aveva fatto emergere anche la prassi per cui il riposizionamento del tubicino avveniva a macchina in movimento: il fatto che l’infortunato non fosse stato informato di tale prassi non può avere rilevanza, in quanto l’imputato aveva l’obbligo di verificare in concreto le modalità di utilizzo del tornio da parte dei lavoratori, stanti i rischi derivanti dalle sue peculiari caratteristiche.

Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite dal suo dipendente, allorquando abbia consentito l’utilizzo di una macchina, la quale, pur astrattamente conforme alla normativa CE, per come assemblata ed in pratica utilizzata, abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi. In maniera coerente e corretta, dunque, la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui la conformità alla normativa CE del macchinario, in ragione delle caratteristiche specifiche dello stesso, non poteva valere a sollevare il garante dall’obbligo di monitorarne in concreto le modalità di utilizzo, indipendentemente dal fatto che fossero pervenute o meno da parte dei preposti segnalazioni rispetto a prassi pericolose.

Avv. Emanuela Foligno

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