Caduta all’interno del teatro comunale provoca lesioni all’utente che instaura il giudizio civile onde vedersi riconosciuti i danni subiti (Cassazione Civile, sez. III, 08/03/2022, n.7508).

L’uomo ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rimini (già oggetto di gravame, dichiarato inammissibile dalla Corte Appello di Bologna per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.), che ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta contro il Comune di Montescudo-Monte Colombo, in relazione ad una caduta all’interno del teatro comunale.

Il ricorrente, riferisce  di essersi recato a teatro con la moglie per assistere, in platea, ad un spettacolo, conclusosi il quale – per recuperare la borsa dimenticata dalla consorte in un locale posto al piano superiore dell’edificio – percorreva la scala ivi esistente, nel discendere la quale, tuttavia, precipitava, ruzzolando lungo tutti i gradini e fermandosi solo contro il muro del pianerottolo, sbattendo violentemente il capo, così infortunandosi gravemente.

Stante la rovinosa caduta all’interno del teatro, e sul presupposto che le scale, all’epoca del sinistro, fossero pericolosissime e insidiose, non solo perché strette, ma anche prive di qualsiasi sostegno di protezione, come strisce antiscivolo e corrimano (misure delle quali esse vennero dotate solo dopo l’incidente), l’uomo, appunto, citava in giudizio il Comune per farne valere la responsabilità ex art. 2051.

Il Giudice di prime cure rigettava la domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi, in relazione alla dinamica del sinistro.

Esperito gravame dall’attore soccombente, il Giudice d’Appello lo dichiarava inammissibile, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

La Suprema Corte preliminarmente dà atto che è necessario accertare (poichè non emerge dagli atti di causa), quale sia stata la data della comunicazione dell’ordinanza resa dalla Corte di Appello: e ciò al fine di verificare la tempestività del ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione proponibile ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, deve essere esperito entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., risultando soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione.

In difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che il ricorrente abbia assolto – come risulta avvenuto nell’ipotesi che occupa – l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, giacché in tal caso spetta alla Corte rilevare se l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. l’ungo di cui all’art. 327 c.p.c.

Per tali ragioni, viene disposto rinvio a nuovo ruolo, con ordine alla cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del Giudizio d’appello, al fine di procedere alla suddetta verifica.

Rinviata, quindi, la valutazione della responsabilità del Comune di Montescudo-Monte Colombo, in relazione alla caduta all’interno del teatro comunale, occorsa al ricorrente.

La redazione giuridica

Leggi anche:

Manto stradale sconnesso e caduta del pedone

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui