Nel caso di caduta all’interno di un supermercato si applica la regola della responsabilità oggettiva e il danneggiato non deve provare la condotta omissiva del custode

L’onere della prova posto a carico del danneggiato nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva, cioè provare che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa, per le sue caratteristiche, abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno, senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno. In tali termini si è espresso il Tribunale di Arezzo (sentenza n. 449 del 8 ottobre 2020) pronunciandosi sull’azione intrapresa da una donna vittima di una caduta all’interno di un supermercato provocata da un bancale di legno mal posizionato che le causava frattura dell’apice gran trocantere femore destro, politrauma alla spalla destra e al rachide tratto cervicale.

La donna, onde ottenere il risarcimento dei danni fisici chiama in giudizio l’ipermercato e chiede l’importo di euro 42.587,00.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che la responsabilità invocata dalla donna è di natura extracontrattuale risultando applicabile l’art. 2051 c.c.

La norma prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito e configura, una ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fattispecie, la cui prova è onere del danneggiato, per il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..

In tale contesto, il danneggiato non è gravato dell’onere di provare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Il supermercato, in qualità di custode, risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situazioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene.

Invece, in relazione alle cose di per sé non pericolose, deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso.

Affinchè si concreti la responsabilità sancita dall’art. 2051 del c.c., è necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l’insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall’esterno, produca direttamente il danno.

In definitiva, il danneggiato deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva, ovverosia: il fatto lesivo (caduta all’interno di un supermercato), il danno (ingiusto) e il rapporto di causalità.

Tale onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circostanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità, potendosi esaurire nella dimostrazione che l’evento si è prodotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l’inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui.

Ciò posto, l’unico teste presente ha dichiarato di non aver visto l’attrice perdere l’equilibrio e cadere a terra, ma di essersi avvicinata soltanto dopo, trovando l’attrice già seduta su una sedia vicino al bancale, assistita dal personale del supermercato.

Soprattutto, l’attrice ha dichiarato che il bancale “era allineato all’estremità del corridoio, era allineato allo scaffale, non sporgeva”.

Sulla base delle testimonianze escusse, il Tribunale ritiene mancante la prova, cui l’attrice stessa era onerata, dei fatti oggettivi costitutivi della responsabilità extracontrattuale di parte convenuta e, in particolare, che sia mancata la prova del nesso causale tra la cosa in custodia della stessa convenuta ed il fatto dannoso.

Viene ritenuto che la disattenzione e l’imprudenza dell’attrice, cliente assidua del supermercato, nell’accostarsi ad un oggetto di per sé non pericolose facilmente visibile, anche per le sue dimensioni, abbia concorso in misura esclusiva al prodursi dell’evento.

La domanda viene, pertanto, rigettata.

La decisione qui a commento non pare condivisibile in quanto non risultano ben motivate le ragioni per cui non è stato ritenuto potenzialmente lesivo il bancale di legno posizionato all’angolo del corridoio.

Non assume rilievo la circostanza che la donna fosse abituale cliente del supermercato in quanto è pacificamente noto che gli esercizi commerciali debbono consentire il transito agli scaffali ove la merce è esposta e, proprio per tale ragione, i corridoi devono rimanere sgomberi.

Avv. Emanuela Foligno

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