Caduta dalla bicicletta a causa della presenza di un tombino che incastra la ruota (Cass. civ., sez. VI – 3, 23 maggio 2022, n. 16568) .

Caduta dalla bicicletta a causa della presenza di un tombino: esclusa la responsabilità del Comune quale ente custode della strada.

Il ciclista cita a giudizio il Comune invocandone la responsabilità per il cattivo stato della strada oggetto della caduta in bicicletta e chiedendo il relativo ristoro dei danni fisici patiti.

Il Tribunale di Taranto ritiene sussistente la responsabilità del Comune e lo condanna a corrispondere al ciclista un importo superiore ai centomila euro.

La Corte d’Appello, invece, sovverte radicalmente la prima decisione e dichiara che la responsabilità per la caduta dalla bicicletta è da addebitarsi allo stesso ciclista.

Il danneggiato si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando contraddittorietà della motivazione, errata valutazione del comportamento di guida e della attribuzione della responsabilità, costituendo il tombino –dove rimaneva incastrata la ruota della bicicletta – una insidia.

In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che oggetto del giudizio non era la regolarità del piano stradale, quanto l’efficacia causale della caditoia nella caduta dalla bicicletta, la quale aveva una feritoia talmente ampia da consentire alla ruota della bicicletta di finirci dentro, rimanendo incastrata. Pertanto non sarebbe censurabile, sotto nessun profilo il comportamento di guida.

Il ricorso non viene accolto.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

La Corte d’Appello è pervenuta alla conclusione di dovere attribuire l’intera responsabilità dell’accaduto allo stesso ciclista danneggiato, sulla base di una serie di considerazioni.

Il tombino nel quale rimaneva incastrata la ruota, provocando la caduta dalla bicicletta, era perfettamente visibile, in quanto di colore nettamente diverso rispetto alle pietre che costituivano il piano stradale; l’illuminazione pubblica era sufficiente, essendo avvenuta la caduta subito dopo il passaggio di una processione religiosa; il danneggiato stava percorrendo la strada contromano, cioè sul lato sinistro.

Tutti gli elementi illustrati, hanno indotto la Corte territoriale a ritenere che la caduta dalla bicicletta fosse il frutto di una disattenzione del ciclista, tanto più evidente in considerazione della bassa velocità alla quale egli stava procedendo; disattenzione di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.

Le censure del ricorrente inerenti le dimensioni della caditoria e la natura insidiosa della stessa, in realtà ripropongono un nuovo e non consentito esame del merito.

Ricorso rigettato con condanna per il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

La redazione giuridica

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