Caduta su marciapiede allagato, nessun risarcimento dal Comune

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Una donna cade su un marciapiede allagato e irregolare ad Anzio, riportando lesioni gravi. La Corte di Cassazione conferma che il Comune non è responsabile, ritenendo che l’incidente sia stato causato dal comportamento della vittima e dalle condizioni prevedibili del luogo (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33896).

La caduta sul marciapiede allagato

Gli eredi della vittima chiamano a giudizio al Tribunale di Velletri il Comune di Anzio deducendo che, mentre percorreva via Re Latino della località Lavinio, cadeva a terra per una sconnessione della pavimentazione, non visibile né segnalata, e ricolma d’acqua. A causa di ciò e della conseguente caduta rovinosa: aveva riportato gravi lesioni ossee, richiedenti interventi chirurgici e periodi di degenza, con conseguenti danni fisici quantificabili in almeno il 13% di invalidità permanente.

Il Tribunale di Velletri, istruita la causa a mezzo di prova per testi e CTU medico legale, con sentenza n. 2396/2017, accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune al pagamento in favore degli eredi della predetta la somma di Euro 15.908,47 e delle spese processuali. La Corte d’appello di Roma, pero, con sentenza n. 3077/2022, e, in accoglimento dell’appello incidentale, riteneva non provata (e, dunque, rigettava) la domanda risarcitoria proposta dai familiari della vittima.

L’intervento della Cassazione

In definitiva, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:

In tema di correttezza dell’applicazione del principio della ragione più liquida, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente per effetto della scelta del giudice di merito di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte vittoriosa, direttamente una questione di merito ed assorbire, per effetto del suo accoglimento, una questione preliminare di rito da detta parte proposta, si dolga dell’erronea applicazione del detto principio adducendo l’erroneità dell’alterazione dell’ordine di esame delle questioni fra quelle di rito e quelle di merito. L’inammissibilità discende dalla circostanza che rispetto all’alterazione il ricorrente non è in alcun modo soccombente ed è dunque privo di interesse ad impugnare.

Ciò che in realtà vogliono è la diversa lettura del materiale probatorio, mirata a sostituire l’apprezzamento del Giudice di merito con altro apprezzamento, che invece è precluso a questa Corte.

Viene ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, cioè, è fondata unicamente sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Per liberarsi da detta responsabilità, il custode deve provare il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta del danneggiato: detta condotta deve essere”oggettivamente colposa”, intesa come inosservanza della normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile. Non è più indefettibilmente richiesto che la condotta sia “autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile” per escludere la responsabilità del custode. La sufficienza della colpa del danneggiato è una specificazione del grado di prevedibilità e prevenibilità oggettive che ci si attende da chi interagisce con la cosa.

La prova del caso fortuito

Nel caso specifico e’ stata esclusa la responsabilità per custodia per aver ritenuto che la caduta fosse dovuta esclusivamente al comportamento della vittima. Il Giudice di merito ha valorizzato elementi che rendevano l’eventuale rischio pienamente prevedibile e superabile con l’ordinaria diligenza: l’incidente è avvenuto in un luogo noto alla vittima, in condizioni di pioggia (che rendeva la strada notoriamente scivolosa) e con la presenza della figlia, che poteva fornirle assistenza fisica. Tali elementi, valutati dalla Corte come efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, integrano la prova del caso fortuito costituito dal fatto del danneggiato.Tale valutazione, in quanto tipico apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità. Il motivo, anche in tal caso si sostanzia in una mera manifestazione di dissenso dalla valutazione del fatto operata dalla sentenza impugnata.

La S.C. dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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