Caduta sulle scale del Comune: non provata la dinamica, no al risarcimento

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caduta sulle scale

La scala non era connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile (Cassazione Civile, sez. VI, 15/04/2021, n.9872)

La donna, caduta sulle scale del Comune, citava a giudizio il Comune di Tiriolo per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda risarcitoria della donna, mentre la Corte d’Appello la rigettava.

La danneggiata ricorre in Cassazione articolando due doglianze.

Gli Ermellini ritengono il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Con il primo motivo si lamenta l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente sostiene che la Corte di Appello, nel valutare la pericolosità della scalinata dove era avvenuto l’incidente, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione che la stessa aveva gradini usurati, privi di nastri antisdrucciolo e mancanti da un lato del corrimano di appoggio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente – ricorda la Suprema Corte -, deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività.

Ad ogni modo, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La Corte territoriale ha, invero, preso espressamente in considerazione il fatto storico rilevante in causa, ovverosia la condizione della scalinata.

Gli elementi istruttori (prove testimoniali e materiale fotografico), sono stati puntualmente vagliati, anche con riferimento alla condizione dei gradini della scalinata e alla presenza del corrimano.

Ciò verificato, la Corte territoriale ha concluso che la scala non era connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile.

Ebbene, tale apprezzamento è sostenuto da adeguata motivazione e non risulta contraddittorio, di talchè è incensurabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2051 c.c. e del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 7 e del punto 4.1.10. del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

La ricorrente ribadisce che la scala su cui è caduta era “intrinsecamente ed oggettivamente insidiosa e pericolosa, perchè non dotata dei requisiti minimi di sicurezza imposti anche dalla legge per la prevenzione di eventi dannosi” , e sostiene che ciò costituirebbe la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, “a nulla rilevando le precise dinamiche dell’evento”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha espressamente escluso la pericolosità della scala.

Ad ogni modo, l’assunto secondo il quale la eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta della ricorrente e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell’incidente, è giuridicamente errato.

All’esito della fase istruttoria, il secondo Giudice ha ritenuto, correttamente, non dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e la caduta sulle scale del Comune.

L’attrice non ha documentato, né allegato, la effettiva dinamica del sinistro e il Giudice di merito, correttamente, ha valutato anche la relativa pericolosità della cosa, onde stabilire se ciò potesse fornire, almeno in via presuntiva, la prova del nesso causale.

La decisione impugnata risulta del tutto conforme in diritto ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia costantemente affermati, secondo i quali:

a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;

b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;

c) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.

Il ricorso viene integralmente rigettato e le spese di giudizio vengono poste a carico della ricorrente per euro 4.200,00, oltre accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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