Disciplina antinfortunistica e danni all’apparato visivo del lavoratore

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Il datore di lavoro risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose consentite al terzo preposto (medico), della cui opera comunque si è avvalso (Cassazione Civile, sez. III, 23/06/2021, n.17948)

I lavoratori citavano a giudizio il datore di lavoro e il Medico competente, per sentirne dichiarare la responsabilità per i danni all’apparato visivo subiti a causa della cattiva manutenzione degli strumenti ottici, in occasione della visita specialistica oftalmologica cui gli stessi si erano sottoposti nell’ambito delle visite periodiche previste dalla disciplina antinfortunistica.

Nello specifico, gli stessi eseguivano una visita oculistica presso il Medico oculista incaricato dal datore di lavoro nell’ambito del protocollo periodico di prevenzione stabilito dal servizio di medicina del lavoro, lamentando di avere subito una cheratite virale che aveva determinato una invalidità, sia temporanea che assoluta, rilevante ai fini del danno non patrimoniale.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 14 settembre 2012, accoglieva parzialmente le domande, condannando solo il Medico oculista al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese processuali, rigettando quelle proposte nei confronti del datore di lavoro.

Il Giudice, disattendeva la valutazione operata dal CTU che escludeva il nesso eziologico tra l’attività professionale del sanitario e i danni all’apparato visivo lamentati dai lavoratori, aderendo, invece, alle conclusioni dei CTP.

Escludeva, però, ogni ipotesi di culpa in vigilando dell’azienda, la quale aveva scelto uno specialista oculista, che già in passato aveva ricoperto analoghi incarichi.

Il datore di lavoro proponeva appello ritenendo insussistenti i giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 28 giugno 2018, in accoglimento dell’appello incidentale e rigettando quello principale, condannava il datore di lavoro al pagamento della somma già riconosciuta a titolo risarcitorio in favore degli appellanti incidentali, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.

La vicenda approda in Cassazione, ove il datore di lavoro lamenta la propria condanna solidale con il Medico, al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori, la errata applicazione dell’art.2049 c.c. e la errata regolamentazione delle spese di lite.

Il primo motivo è ritenuto inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ma privo di tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni di cassazione della decisione.

Ad ogni modo, gli elementi forniti dalla ricorrente, sono insufficienti e contraddittori, laddove evidenziano una serie di riferimenti al profilo della concorrente responsabilità.

Ed ancora, secondo l’appellante, la sentenza d’Appello sarebbe errata in quanto “ha escluso ogni profilo di responsabilità della datrice….Ritenuta quindi sussistente una concorrente responsabilità della stessa nella lesione”.

Anche tale motivo è infondato.

Le censure dell’appellante, indirizzate a dimostrare l’inapplicabilità, sia dell’ipotesi di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1228 c.c., che di quella extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2049 c.c., non risultano dirimenti e non escludono la responsabilità concorrente della società datrice che è, comunque, il soggetto, tenuto a espletare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti attraverso la programmazione di visite oculistiche presso il professionista dalla stessa incaricato per tale incombente.

La responsabilità ex art. 1228 c.c. è un’ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio, del soggetto che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell’obbligazione contrattuale verso il paziente e che presuppone l’indagine sull’elemento soggettivo dell’ausiliario.

La responsabilità ex art. 2049 c.c., invece, costituisce una ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (di tipo oggettivo) dell’imprenditore per i fatti dei propri dipendenti. E’ evidente che le due fattispecie sono sostanzialmente differenti.

Ma ciò non è dirimente nel caso concreto in esame.

Difatti, sia in base alla regola di cui all’art. 1228 c.c., che a quella di cui all’art. 2049 c.c., il datore di lavoro che si avvalga dell’opera di terzi – nel caso, il Medico -, nell’adempimento dell’obbligazione, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze.

La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto) prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto che intercorre tra i medesimi ai fini considerati, mentre assume rilievo la circostanza che il debitore si sia avvalso dell’opera del terzo nell’attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore.

Tale responsabilità, quindi, ricade direttamente in capo al soggetto che se ne avvale, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente dell’appropriazione o dell'”avvilimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

In altri termini, il datore di lavoro risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose consentite al terzo preposto (medico), della cui opera comunque si è avvalso, a causa della posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che ha determinato in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore. In definitiva è lo stesso concetto che regola anche la responsabilità sanitaria.

Ed ancora, nella fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., il Datore e il Medico, rispondono per titoli distinti, ma uno solo di essi è l’autore del danno, non si verifica quindi l’ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell’onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall’art. 2055 c.c..

Infine, il terzo motivo risulta fondato limitatamente al profilo della duplicazione della condanna al pagamento delle spese in favore degli originari attori, poste a carico, non in solido, ma autonomamente, sia del Medico, sia della Datrice, atteso che delle spese di primo grado degli originari attori risponderanno in solido i due originari convenuti.

La Corte d’Appello, dopo aver ritenuto la odierna ricorrente responsabile in solido con il medico, condannandola al pagamento del medesimo importo risarcitorio, ha poi disposto, errando, una autonoma condanna della Datrice al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore degli originari attori, in aggiunta a quelle già liquidate dal Tribunale e poste a carico del solo Medico, confermando, nel resto, la impugnata sentenza.

La decisione d’appello viene cassata solo limitatamente a questo aspetto, le spese di cassazione vengono integralmente compensate tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

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