La sentenza, costituita dalla minuta scritta dal Giudice, con grafia non facilmente comprensibile, ma tale da consentire alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il proprio diritto di difesa, non è affetta da nullità. Salvo che essa non sia assolutamente indecifrabile con calligrafia illeggibile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione.
Viene opposto il decreto del 28/12/2023 dal Giudice di Pace di Milano. Il ricorrente, cittadino peruviano, ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto sopra indicato, con cui è stato convalidato il provvedimento del Questore di Milano di trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Milano.
Il ricorrente lamenta la calligrafia illeggibile della sentenza
In Cassazione, il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento perché scritto a mano con grafia totalmente incomprensibile. L’Amministrazione, per contro, si è limitata a produrre un tardivo atto di costituzione.
Quanto censurato è fondato (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 17 febbraio 2025, n. 399).
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di provvedimenti giudiziari, la sentenza il cui testo originale è costituito dalla minuta scritta dal giudice con grafia non facilmente comprensibile, ma tale da consentire alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il proprio diritto di difesa, non è affetta da nullità, salvo che essa non sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione” (in tal senso viene richiamata Cass. n. 5869/2018).
La calligrafia illeggibile e incomprensibile è una violazione di legge
Quello trattato è appunto un caso in cui la compilazione di un modello di contenuto “incomprensibile” con calligrafia illegibile nella sua parte fondante costituisce un’anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo ed indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato (Cass. n. 20724/2023).
Se la incomprensibilità è tale per cui, non potendo essere superata con l’ordinario sforzo del destinatario, non realizza lo scopo cui è orientata di rendere intellegibile la decisione del giudice, impedisce concretamente altresì l’esercizio del diritto al contraddittorio delle parti. Non possono certo bastare le scritte prestampate nel modulo che, in quanto tali, non possono essere considerate una motivazione in concreto del decreto.
L’illeggibilità della grafia del provvedimento è stata riscontrata anche dal Tribunale di Milano che, successivamente alla convalida innanzi al Giudice di Pace, nel procedimento concernente la richiesta di asilo politico, si è così espresso: “In data 28/12/23, in sede di udienza di convalida davanti al giudice di Pace di Milano il sig. B.F.C.P. manifestava la volontà di fare domanda di asilo (per quanto è dato comprendere da un verbale redatto con calligrafia che, per la sua indecifrabilità, lo rende prossimo alla sua inesistenza, come più volte segnalato da questo ufficio in altri provvedimenti”.
Conclusivamente, il ricorso viene accolto e il decreto impugnato viene cassato, senza rinvio.
Avv. Emanuela Foligno