Cammina lungo la banchina della strada e viene investito da un’auto che si dilegua

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Alla vittima viene addossata la residua percentuale del 30% di responsabilità per aver camminato sulla banchina di una strada ad alto scorrimento, priva di illuminazione pubblica, senza percorrere, come avrebbe dovuto, il margine opposto a quello di marcia delle autovetture.

La vicenda

La moglie della vittima adisce il Tribunale di Rimini onde ottenere il risarcimento conseguente il decesso del congiunto, investito in data 16/4/2010 da una Audi rimasta non identificata, mentre camminava lungo la banchina della strada statale insieme ad un collega per raggiungere il pullman parcheggiato più avanti sul quale i due prestavano servizio.

L’assicurazione designata per il FGVS eccepisce l’assenza di marciapiedi e la responsabilità della vittima per aver violato l’art. 190 del Codice della Strada secondo cui, fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli.

Veniva accertata la presenza del veicolo investitore, rimasto non identificato, che aveva travolto il pedone da dietro cui era da attribuirsi la responsabilità del sinistro per il 70%. Ma veniva riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella residua percentuale del 30% per aver camminato su una strada ad alto scorrimento, priva di illuminazione pubblica, senza percorrere, come avrebbe dovuto, il margine opposto a quello di marcia delle autovetture.

La Corte di Appello di Bologna (sentenza n. 2041 del 5/8/2021) ha rigettato i gravami relativi al concorso di colpa della vittima, confermato la sentenza di primo grado circa la concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, rigettato altresì il motivo di appello con cui si chiedeva un’autonoma liquidazione del danno esistenziale rispetto al danno da perdita del rapporto parentale.

L’intervento della Cassazione

La Corte di Cassazione viene investita della questione: secondo i familiari della vittima la presenza dell’uomo sulla banchina non avrebbe potuto sostenere l’applicazione dell’art. 1227 c.c. in quanto non annullava il rapporto causale esistente tra l’avvenuta invasione della banchina da parte dell’autovettura e l’evento morte. Ne consegue che, non trovando la ritenuta “concorrente responsabilità” del pedone una automatica corrispondenza nella sua condotta, la sentenza è afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

I Supremi Giudici confermano la decisione di merito.

La Corte di appello hanno correttamente ritenuto che il pedone, avendo camminato fuori del centro abitato, lungo una strada a due sensi di marcia, nella medesima direzione di marcia dei veicoli e non, invece, come prescritto dall’art. 190 comma 1 del Codice della Strada, in quella opposta, che gli avrebbe consentito di avvistare i veicoli sopraggiungenti, ha tenuto una condotta rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., specie alla luce dell’orario notturno, della mancanza di pubblica illuminazione, del traffico intenso su una strada a scorrimento veloce con limite di 90 km/h e della larghezza della banchina di soli 50 cm.

La sentenza è conforme alla giurisprudenza

Non v’è alcuna contraddittorietà fra l’affermazione che l’automobilista ignoto invase la banchina e l’addebito di parziale corresponsabilità alla vittima per trovarsi dal lato della strada opposto a quello in cui, secondo il precetto dell’art. 190 CdS avrebbe dovuto trovarsi. La Corte bolognese ha spiegato correttamente che la prescrizione, per i pedoni, per le strade extraurbane dell’impegnare la banchina opposta a quella del senso di marcia dei veicoli, assolve alla garanzia al pedone di avvedersi di altrui condotte imprudenti e di sottrarsi alla loro incidenza.

In definitiva, la sentenza è conforme alla giurisprudenza secondo cui “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”.

Avv. Emanuela Foligno

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